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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31372/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Ires per l'anno 2008, contestando alla società la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto ritenendo insufficiente, per quantificare la plusvalenza, il solo valore accertato in sede di registro. In appello la CTR aveva invece ritenuto che il valore definito ai fini dell'imposta di registro, cui la società aveva prestato acquiescenza, potesse costituire base per l'accertamento ai fini delle imposte dirette in mancanza di prova contraria del contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) censura sul presupposto, ritenuto non provato, della notificazione di un avviso di accertamento in materia di registro mai impugnato; (2) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, assumendo che il valore accertato ai fini del registro non possa da solo fondare l'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, essendo la norma di interpretazione autentica e retroattiva; (3) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e del favor rei in tema di sanzioni; (4) vizio motivazionale per la motivazione ritenuta laconica e presuntiva della CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, giustificare l'accertamento di una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ferma la possibilità per il giudice di accertare comunque l'esistenza di una plusvalenza sulla base di diversi criteri di stima. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro invocato per i motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha esaminato il secondo motivo come censura di violazione di legge e ha ritenuto inammissibile il primo per difetto di specificità/adeguata formulazione.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015

    norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva; esclude che l'Ufficio possa determinare induttivamente la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato/accertato/definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente per invocare il principio del favor rei in materia sanzionatoria; il motivo è stato tuttavia assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente dalla regola secondo cui il contribuente, una volta allegati gli elementi dell'accertamento, grava della prova contraria rispetto agli ulteriori indizi; la Corte ribadisce che non basta il solo dato del registro.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può costituire, da solo, la base dell'accertamento induttivo di una plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o di aziende; l'Ufficio deve affiancare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • La norma di interpretazione autentica che disciplina il rapporto tra valore ai fini del registro e accertamento ai fini delle imposte dirette ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti pendenti.
  • Il giudice del merito deve verificare in concreto l'effettiva percezione di una plusvalenza imponibile e può fondare la decisione su criteri di stima diversi dal solo valore definito ai fini del registro.
  • Il ricorso per cassazione che denunci un fatto processuale deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un'affermazione generica sulla mancata notifica o sulla mancata prova della circostanza contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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