Cassazione Penale, Sentenza n. 24214/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cavaliere impugnava l'ordinanza che, in esecuzione del decreto penale di condanna del 16.3.2021 (esecutivo dal 23.4.2021) per il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S., aveva disposto la sospensione della patente per un anno e sei mesi. Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione non poteva applicare una sanzione amministrativa accessoria non prevista nel decreto penale, rilevando la particolare natura del decreto penale di condanna (non assimilabile a una sentenza piena) e la possibilità che la mancata opposizione fosse una scelta strategica del condannato. Inoltre lamentava l'assenza di valida istanza ai sensi dell'art. 666 c.p.p., poiché l'incidente di esecuzione era stato avviato su segnalazione della Prefettura e non su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. In secondo luogo contestava la motivazione dell'ordinanza per contraddittorietà tra la gravità dei fatti e la premialità invocata dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione non è competente ad applicare sanzioni amministrative accessorie (diverse dalle pene accessorie) e ha osservato che, ai sensi dell'art. 666 comma 1 c.p.p., l'incidente di esecuzione può essere iniziato solo su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore; dunque l'ordinanza era stata emessa in assenza di una valida richiesta (la segnalazione della Prefettura non era sufficiente) ed è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 9-ter Codice della Strada
norma sostanziale riferita al reato per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna
art. 666, comma 1, cod. proc. pen.
"il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta o del pubblico ministero o dell'interessato o, infine, del difensore di quest'ultimo"
interpretata restrittivamente: solo il pubblico ministero, l'interessato o il difensore sono legittimati a proporre l'incidente di esecuzione; segnalazioni di altri soggetti (es. Prefettura) non avviano correttamente il procedimento
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato come motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione e violazione di norme di diritto
art. 178 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
richiamati dal ricorrente con riferimento alla regolarità della procedura di esecuzione e alla legittimazione a promuoverla
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di imposizione della sanzione accessoria; la Corte ha invece deciso sulla questione della competenza/legittimazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non è competente ad applicare sanzioni amministrative accessorie che non siano equiparabili a pene accessorie: tali misure esulano dalle sue attribuzioni
- L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. può essere promosso solo dal pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore; segnalazioni o sollecitazioni di terzi (es. Prefettura) non sono sufficienti ad avviare validamente il procedimento
- Se un decreto penale non ha previsto una sanzione accessoria, il giudice dell'esecuzione non può aggiungerla in assenza di una procedura valida e della corretta legittimazione dell'istante
- La mancata opposizione al decreto penale può essere una scelta strategica del condannato e non costituisce un consenso implicito ad ulteriori misure: pertanto occorre cautela prima di ritenere acquisiti effetti non espressamente disposti
- In situazioni analoghe conviene verificare prioritariamente la legittimazione di chi ha promosso l'istanza di esecuzione; la carenza di legittimazione costituisce motivo efficace per chiedere l'annullamento del provvedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →