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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13921/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della lettura del giudice d'appello circa l'autonomia delle due fattispecie contestate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 8 aprile 2024 deducendo un solo motivo: violazione di legge penale per non avere i giudici di merito ravvisato un concorso apparente tra le due fattispecie contestate, cioè furto aggravato e indebito utilizzo/possesso di carte di credito o di pagamento. Secondo la difesa, una sola fattispecie avrebbe dovuto assorbire l'altra; la Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato perché in contrasto con principi di legittimità già consolidati, secondo cui il reato di cui all'art. 493-ter c.p. si distingue dal furto sia per il bene giuridico tutelato sia per la condotta tipica, che presuppone l'avvenuto possesso della carta e non richiede necessariamente la sua illecita sottrazione.

Norme richiamate

  • artt. 624-625, comma 1, n. 7, c.p.

    richiamati come norme integratrici della fattispecie di furto contestata; la difesa ne invocava il concorso apparente con l'art. 493-ter c.p., ma la Corte ha escluso l'assorbimento.

  • art. 493-ter c.p.

    fattispecie distinta dal furto: tutela la sicurezza e speditezza dei traffici e si realizza quando l'agente ha già il possesso della carta di credito, senza necessità di sottrazione illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    base della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della conseguente condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato di indebito utilizzo o possesso di carte di credito o di pagamento è autonomo rispetto al furto quando la condotta successiva riguarda l'utilizzo della carta già nella disponibilità dell'agente, poiché cambia il bene giuridico tutelato e non è necessaria la sottrazione della carta stessa.
  • Il concorso apparente di norme non può essere riconosciuto quando le fattispecie incriminatrici presentano presupposti fattuali e offensivi diversi, in particolare con riferimento alla struttura della condotta e all'oggettività giuridica protetta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una tesi interpretativa già chiaramente smentita dalla giurisprudenza consolidata e correttamente applicata dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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