Cassazione Penale, Ordinanza n. 14987/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo dedotto non evidenziasse una qualificazione giuridica manifestamente errata né un vizio scrutinabile nei limiti del ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, in sostanza, l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato contestato. La Corte ha rilevato che, nei casi di ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p., il sindacato sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, sulla base di imputazione, motivazione sintetica e motivi di ricorso; nel caso concreto, tale vizio non emergeva. Ha quindi ritenuto il ricorso generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale è ammesso un controllo di legittimità limitato.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato come norma che circoscrive i casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso fuori da tali casi è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 337 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto dell'imputazione, cioè resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre una contestazione generica dell'insussistenza del fatto o degli elementi del reato, ma solo per denunciare una qualificazione giuridica manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- La verifica della correttezza della qualificazione giuridica, nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento, va compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso.
- Se il vizio denunciato non emerge in modo immediato e palese dagli atti rilevanti, il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla disciplina speciale del patteggiamento.
- La generica deduzione dell'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, in assenza di una critica specifica alla qualificazione giuridica nei limiti consentiti, non è idonea ad aprire il controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p.
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