Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5636/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per il reato di truffa lamentando, in particolare, l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 53 legge n.689/1981; secondariamente deduceva vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.). La difesa aveva depositato note conclusionali via PEC (4/7/2023 e reiterate il 10/4/2024) e allegato procura speciale per chiedere la sostituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive (art.545-bis c.p.p. e art.53 l.689/1981) e ha annullato la sentenza impugnata soltanto in relazione all'applicabilità delle sanzioni sostitutive, rinviando la materia ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo (sul diniego delle attenuanti generiche) è stato ritenuto manifestamente infondato e la decisione sulla materia è stata confermata come insindacabile in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

    Consente al giudice di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che, se la richiesta difensiva di sostituzione è stata formulata tempestivamente (anche con note depositate per l'udienza cartolare), il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare espressamente la richiesta: l'omissione di tale valutazione legittima l'annullamento limitato alla questione delle sanzioni sostitutive.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) applicabili in sostituzione della pena detentiva; la richiesta difensiva era diretta all'applicazione di tale istituto.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disposizione transitoria permette l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai procedimenti pendenti se risultano piu' favorevoli; la Corte ha interpretato la norma in senso estensivo: consente l'applicabilità anche in sede di appello e senza che la richiesta sia necessariamente contenuta nei motivi originari, purché sia fatta al piu' tardi nell'udienza di discussione.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Regola i termini e i limiti dell'impugnazione e, secondo la giurisprudenza, delimita il potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio su determinati profili della decisione; la Corte ha precisato che tale limite deve essere coordinato con l'art.95 d.lgs.150/2022, che favorisce l'applicazione delle nuove pene sostitutive nei giudizi pendenti.

  • art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Normative relative alle circostanze e al calcolo della pena; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali e la persistente attitudine a delinquere, motivazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione e quindi confermata.

Massime di principio

  • Se la difesa richiede la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità), la richiesta deve essere presentata tempestivamente: al più tardi durante l'udienza di discussione dell'appello; depositi processuali via PEC per l'udienza cartolare sono idonei purché risultino dagli atti.
  • L'art.95 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria) consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai procedimenti pendenti se risultano "più favorevoli"; ciò amplia la possibilità di ottenere la sostituzione anche in appello, rispettando però le regole procedurali sulla formulazione della richiesta.
  • La Corte d'appello è obbligata a menzionare e motivare espressamente la decisione circa una richiesta difensiva di sanzioni sostitutive: l'omessa pronuncia su tale richiesta comporta annullamento limitato a quel punto e rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive salvo i limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; tuttavia la disciplina transitoria può rendere possibile un'applicazione più ampia se la richiesta è formulata nei termini consentiti.
  • Le questioni relative alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche sono sottese a ampio apprezzamento del giudice del merito; la Cassazione interviene con più difficoltà se la motivazione del diniego è logica e collegata a elementi come precedenti penali o propensione a delinquere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.