Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/622

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione del 15 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma formati, modelli, istruzioni e regole di convalida per la trasmissione all’ABE delle decisioni delle autorità di risoluzione sul MREL. Sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 per recepire gli aggiornamenti introdotti dalla direttiva (UE) 2019/879, in particolare su subordinazione, perimetro di applicazione e gruppi. Disciplina anche chi deve segnalare, con quale periodicità, in quale formato e con quali dati minimi. Prevede inoltre un modello unico di punti di dati ed EUCLID come sistema di scambio.

Norme tecniche di attuazione per la segnalazione all’ABE delle decisioni relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) da parte delle autorità di risoluzione.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione degli Stati membri, che in coordinamento con le autorità competenti devono trasmettere all’ABE le informazioni sulle decisioni MREL relative agli enti e alle entità soggetti agli articoli da 45 a 45 nonies e 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE. Riguarda sia le segnalazioni su base individuale sia quelle su base consolidata per gruppi soggetti a risoluzione, incluse le filiazioni e, per i gruppi dell’Unione bancaria, le informazioni trasmesse dal Comitato di risoluzione unico. Restano escluse le informazioni non richieste/non applicabili e, per gli istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite, i casi esentati dal MREL ai sensi dell’articolo 45 bis della direttiva 2014/59/UE; sono previste segnalazioni semplificate per gli enti destinatari di deroga o con importo di ricapitalizzazione pari a zero in determinate condizioni. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622: segnalazione MREL all’ABE

Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per rendere uniforme la segnalazione, da parte delle autorità di risoluzione, delle decisioni relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) all’Autorità bancaria europea (ABE). L’intervento si colloca nel quadro della direttiva 2014/59/UE e mira a rafforzare la convergenza delle prassi nell’Unione, aggiornando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che le autorità di risoluzione sono competenti a fissare il MREL secondo gli articoli da 45 a 45 decies della direttiva 2014/59/UE e che, per supportare l’ABE nel monitoraggio e nella convergenza delle decisioni, tali autorità devono comunicarle i MREL stabiliti. Il regolamento sostituisce i formati precedenti perché il quadro di riferimento è stato significativamente modificato, in particolare quanto a:

  • livelli di subordinazione ai fini del MREL;
  • trattamento delle entità che non sono entità soggette a risoluzione;
  • allineamento dei periodi e delle date di segnalazione;
  • uso di un modello unico di punti di dati e del sistema EUCLID.

Ambito soggettivo e oggettivo

La segnalazione riguarda gli enti e le entità soggetti al MREL ai sensi della direttiva 2014/59/UE, comprese le imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e le entità indicate all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della stessa direttiva, ad eccezione degli istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite esentati dal MREL ai sensi dell’articolo 45 bis.

L’obbligo di comunicazione concerne sia le decisioni individuali sia quelle di gruppo, con particolare attenzione ai gruppi soggetti a risoluzione su base consolidata e alle filiazioni. Per i gruppi nell’Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico riferisce in merito alle decisioni adottate per tutte le entità rientranti nella sua giurisdizione.

Autorità tenute alla trasmissione

L’articolo 1 prevede che le autorità di risoluzione trasmettano all’ABE le informazioni contenute nei modelli degli allegati I e II. Per i gruppi, l’articolo 3 precisa che:

  • l’autorità di risoluzione a livello di gruppo segnala il MREL dell’impresa madre nell’Unione su base consolidata;
  • le autorità di risoluzione competenti per le filiazioni segnalano il MREL applicabile a tali entità nella loro giurisdizione;
  • le informazioni devono riflettere, se del caso, le decisioni congiunte o, in mancanza, le decisioni adottate unilateralmente nel rispetto del quadro della direttiva e delle eventuali decisioni dell’ABE ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Segnalazione semplificata e deroghe

Il regolamento introduce una disciplina alleggerita in due casi:

  • enti per i quali l’autorità di risoluzione ha rinunciato ad applicare il MREL ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafi 3 o 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE;
  • enti con importo di ricapitalizzazione pari a zero e senza adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite.

Nel primo caso la segnalazione è limitata alle colonne 0010-0100 dell’allegato I; nel secondo alle colonne 0010-0080 e 0270. Le istruzioni specificano inoltre che la deroga va indicata nella colonna 0090 e che, se presente, deve essere descritto il motivo nella colonna 0100.

Contenuto del modello di segnalazione

L’allegato I definisce il modello M 20.00, che copre in modo strutturato tutte le informazioni rilevanti per la decisione MREL. In particolare, include:

  • identificazione dell’entità e dell’entità soggetta a risoluzione, con codice LEI o altro codice uniforme, se necessario;
  • perimetro di consolidamento: gruppo soggetto a risoluzione, consolidamento a livello di impresa madre o livello individuale;
  • tipologia di ente: G-SII, entità soggetta a risoluzione con attivi superiori o inferiori a 100 miliardi di EUR, altro ente creditizio, impresa di investimento o altra entità ex articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d);
  • indicazione se il MREL è interno o esterno;
  • segnalazione semplificata e deroga;
  • strategia di risoluzione e strumenti previsti.

Dati per la calibrazione del MREL

Il modello richiede anche i dati utilizzati per calibrare il MREL, distinguendo tra elementi pre- e post-risoluzione. Devono essere riportati, tra gli altri:

  • il requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;
  • il requisito combinato di riserva di capitale;
  • la riserva di capitale anticiclica;
  • il TREA, il TLOF e il TEM.

Le istruzioni precisano che le informazioni sul requisito di fondi propri aggiuntivi devono basarsi sull’ultimo dato disponibile comunicato dall’autorità competente al momento della calibrazione del MREL.

Contenuto della decisione MREL

Per la decisione MREL devono essere indicati, tra l’altro:

  • la data della decisione;
  • la data di conformità;
  • il requisito espresso in percentuale del TREA e del TEM;
  • la parte eventualmente soddisfacibile mediante garanzie, se autorizzata dall’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafo 5;
  • la subordinazione complessiva in percentuale del TREA e del TEM;
  • il requisito di subordinazione obbligatorio e quello discrezionale;
  • per i G-SII, la quota di debito di primo rango e la quota de minimis.

Adeguamenti e periodo transitorio

Il modello contempla anche gli adeguamenti rilevanti ai fini del MREL, in particolare quelli relativi a:

  • importo per l’assorbimento delle perdite;
  • importo di ricapitalizzazione;
  • eventuali variazioni del requisito di fondi propri aggiuntivi;
  • riserva per la fiducia del mercato;
  • variazioni dello stato patrimoniale dopo la risoluzione.

Sono inoltre previsti campi per gli obiettivi intermedi del periodo transitorio, con indicazione del livello del MREL, della subordinazione e delle date di applicazione delle tappe intermedie verso la piena conformità.

Formato, dati e regole tecniche

L’articolo 5 impone che la trasmissione avvenga nel formato di scambio dati conforme a EUCLID e alle specifiche tecniche dell’ABE. Le segnalazioni devono rispettare il modello unico di punti di dati dell’allegato III e le regole di convalida, che servono a garantire qualità, coerenza e accuratezza.

Il regolamento stabilisce anche regole pratiche sulla rappresentazione dei dati:

  • nessuna informazione non richiesta o non applicabile deve essere inclusa;
  • i dati monetari vanno espressi almeno in migliaia;
  • le percentuali con almeno quattro decimali;
  • gli interi senza decimali;
  • i soggetti devono essere identificati tramite LEI, se disponibile.

Modello unico di punti di dati e convalida

L’allegato III afferma che tutte le voci degli allegati I e II devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati per rendere uniformi i sistemi informatici delle autorità di risoluzione. Tale modello deve rappresentare strutturalmente tutte le voci, descrivere i fenomeni aziendali pertinenti, fornire un dizionario di dati e includere le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche omogenee.

Le regole di convalida devono assicurare:

  • nesso logico tra i punti di dati;
  • filtri e condizioni preliminari;
  • coerenza dei dati;
  • esattezza dei dati;
  • valori predefiniti nei casi di informazione non segnalata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della segnalazione

Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all’ABE le informazioni contenute nei modelli degli allegati I e II relative alla determinazione del MREL ai sensi degli articoli da 45 a 45 nonies e dell’articolo 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE (articolo 1).

Segnalazione semplificata

Per gli enti per i quali è stata disapplicata la fissazione del MREL ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafi 3 e 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, si trasmettono solo le informazioni delle colonne 0010-0100 dell’allegato I. Per gli enti con importo di ricapitalizzazione pari a zero e senza adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite, si trasmettono solo le colonne 0010-0080 e 0270 dell’allegato I (articolo 2).

Segnalazione per i gruppi

Per i gruppi soggetti a MREL su base consolidata, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo informa l’ABE del MREL dell’impresa madre nell’Unione su base consolidata; le autorità di risoluzione che adottano le decisioni informano l’ABE del MREL applicabile alle filiazioni nella loro giurisdizione, a livello consolidato e/o individuale a seconda dei casi (articolo 3).

Periodicità e termine

Le informazioni sono trasmesse entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento al MREL applicabile dal 1° maggio dello stesso anno (articolo 4).

Formato elettronico, EUCLID e convalide

La segnalazione deve avvenire nel formato di scambio dati e secondo le specifiche tecniche e rappresentazioni del sistema ABE per le segnalazioni (EUCLID). Devono essere rispettate le definizioni del modello unico di punti di dati e le regole di convalida dell’allegato III; non vanno incluse informazioni non richieste o non applicabili; i dati monetari sono espressi almeno in migliaia, i percentuali con quattro decimali, gli interi senza decimali; i soggetti sono identificati con LEI se disponibile (articolo 5).

Abrogazione del precedente regolamento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 è abrogato e sostituito dal presente atto (articolo 6).

Allegato I: contenuto del modello M 20.00

Il modello copre: identificazione dell’entità e dell’entità soggetta a risoluzione; perimetro di consolidamento; tipologia di ente; MREL interno/esterno; indicazione di segnalazione semplificata e deroga; strategia e strumenti di risoluzione; dati utilizzati per calibrare il MREL (requisito aggiuntivo di fondi propri, riserva di capitale, TREA, TLOF, TEM); decisione MREL (data, conformità, percentuali TREA/TEM, quota garantibile, subordinazione complessiva, requisiti obbligatori e discrezionali, quota senior e quota de minimis per G-SII); adeguamenti e periodo transitorio con eventuali obiettivi intermedi.

Allegato II: istruzioni di compilazione

Le istruzioni precisano l’ambito soggettivo, esclusa l’esenzione per gli istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite ex articolo 45 bis; i livelli di consolidamento; l’uso del tasso BCE alla data della decisione per convertire importi in euro; i codici LEI/non-LEI; le opzioni per strategia di risoluzione e strumenti; e le modalità di compilazione delle colonne del modello, incluse le basi normative per i requisiti di subordinazione e gli adeguamenti.

Allegato III: modello unico di punti di dati e regole di convalida

Tutte le voci degli allegati I e II devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati per uniformare i sistemi informatici delle autorità di risoluzione. Le regole di convalida devono assicurare nesso logico tra dati, filtri e condizioni preliminari, coerenza, esattezza e valori predefiniti nei casi di informazione mancante.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialesegnalazioni regolamentarirequisiti patrimonialimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.