Cassazione Penale, Ordinanza n. 19824/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/trasporto di sostanza stupefacente. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte di merito con motivazione logica e coerente. Nel merito della valutazione di lieve entità, la Corte territoriale aveva valorizzato il quantitativo di stupefacente trasportato, la presenza in auto di altri soggetti anch'essi muniti di stupefacente e di un bilancino di precisione, ritenendo il dato incompatibile con la destinazione al solo consumo personale e comunque non connotato da intrinseca modestia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo unico reiterava una censura già scrutinata in appello e che la motivazione della Corte territoriale sul diniego della lieve entità era completa e coerente, avendo valutato globalmente gli indici rilevanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede una valutazione globale di tutti gli elementi normativamente rilevanti e una motivazione sulla prevalenza o meno degli indici di minore offensività.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
"il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività"
le Sezioni Unite richiedono che il giudice, nel decidere sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, consideri tutti gli elementi rilevanti e motivi sulla prevalenza degli indici sfavorevoli o favorevoli alla minore offensività.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, senza isolare un solo dato, e deve spiegare perché eventuali elementi favorevoli non siano sufficienti a bilanciare quelli ostativi.
- La mancata riconduzione del fatto all'ipotesi lieve è correttamente motivata quando il quantitativo di sostanza, il contesto di trasporto e la presenza di strumenti tipici dello spaccio rendono incompatibile la destinazione al solo consumo e rivelano un disvalore non modesto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la regola, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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