Sentenza n. 244/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 26 settembre 2023 con visto per lavoro stagionale e nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, aveva presentato autonomamente una domanda di permesso di soggiorno senza passare dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. La Questura gli aveva notificato il preavviso di rigetto per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza ricevere osservazioni. Successivamente, il 10 dicembre 2024, la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta. Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura sostenendo, in sostanza, di essere stato vittima di una truffa relativa alla promessa di lavoro, di avere comunque trovato un'altra occupazione in provincia di Bergamo e di risiedere in Italia dal settembre 2023. Il ricorso è stato inoltre interessato da una questione processuale: il TAR aveva ordinato la regolarizzazione della procura alle liti, depositata inizialmente senza l'attestazione di conformità all'originale analogico, assegnando un termine perentorio di trenta giorni. Sebbene il termine scadesse il 21 gennaio 2026, la procura regolarizzata è stata depositata soltanto il 22 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura alle liti, depositata in formato irregolare, non è stata tempestivamente regolarizzata entro il termine perentorio assegnato. La procura deve quindi considerarsi tamquam non esset e il ricorrente privo di difensore, in violazione dell'obbligo di patrocinio previsto dall'art. 22 c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La revoca del nulla osta, intervenuta prima del rilascio del permesso di soggiorno e divenuta inoppugnabile per decorso del termine di impugnazione, impediva il rilascio del titolo. Il nulla osta costituisce infatti presupposto indispensabile per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; l'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998 prevede persino la revoca del permesso già rilasciato quando venga revocato il nulla osta. A maggior ragione, qualora il nulla osta sia revocato prima del rilascio del permesso, quest'ultimo non può essere emesso. Il diniego della Questura è stato pertanto qualificato come atto dovuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura aveva notificato il preavviso di rigetto per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno; il ricorrente non aveva presentato osservazioni.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede, secondo quanto affermato dal TAR, l'attestazione di conformità all'originale analogico della procura depositata nel processo amministrativo telematico.
art. 8, comma 2, allegato 1 d.P.C.S. 28.7.2021
Prevede le regole tecnico-operative rilevanti per la regolarizzazione della procura depositata in formato irregolare.
art. 22 c.p.a.
Impone il patrocinio di un avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo; la procura non tempestivamente regolarizzata è stata considerata tamquam non esset, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio la questione di inammissibilità e di sottoporla al contraddittorio delle parti in udienza.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta comporta la revoca del permesso di soggiorno già rilasciato; da ciò il TAR ricava, a fortiori, che la revoca intervenuta prima del rilascio preclude il rilascio stesso.
Massime di principio
- La procura alle liti depositata in formato irregolare e non regolarizzata entro il termine perentorio assegnato dal giudice deve considerarsi tamquam non esset; la conseguente mancanza di difensore determina l'inammissibilità del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 22 c.p.a.
- La revoca del nulla osta al lavoro, divenuta inoppugnabile, preclude il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando intervenga prima dell'adozione del titolo.
- Poiché il nulla osta è presupposto indispensabile del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la Questura deve negare il rilascio del permesso in presenza della sua intervenuta revoca; il diniego ha natura di atto dovuto.
- La revoca del nulla osta intervenuta dopo il rilascio del permesso comporta la revoca del permesso stesso; a maggior ragione, se interviene prima del rilascio, impedisce la formazione del titolo di soggiorno.
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