Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Lo studio professionale aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura concorsuale della società debitrice con privilegio ex art. 2751-bis c.c., deducendo un credito per prestazioni professionali rese e per indennità da recesso anticipato. La domanda era stata respinta perché il contratto prodotto a sostegno risultava privo di data certa e perché mancava ulteriore documentazione idonea a provare il credito e i criteri di calcolo del compenso. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, confermando la decisione del giudice delegato e rilevando anche l'inidoneità delle ulteriori produzioni documentali, limitate a fatture non richiamanti il contratto. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ritenere contestato solo il quantum e non anche l'an debeatur; con il secondo, come corollario, violazione dell'art. 2233 c.c., assumendo che l'erronea valutazione avrebbe impedito l'applicazione della disciplina sul compenso professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che dal ricorso stesso risultava che l'insinuazione si fondava sul contratto di consulenza e su notule pro forma insolute, mentre la procedura aveva eccepito sia la mancanza di data certa del contratto sia l'insufficienza delle notule a determinare i criteri di calcolo del compenso; pertanto il credito era stato contestato integralmente già in sede di accertamento del passivo. Il secondo motivo è stato rigettato in conseguenza del rigetto del primo, essendo proposto come mero corollario e presupponendo l'opponibilità del rapporto alla massa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2751-bis c.c.
privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.
richiamato come base del privilegio invocato per il credito professionale insinuato al passivo
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è stata esclusa perché il credito risultava contestato integralmente e non solo nel quantum
art. 2233 c.c.
la censura è stata respinta perché dipendente dalla mancata prova/opponibilità del rapporto e quindi priva di autonomo fondamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del passivo, il credito professionale deve essere provato con documentazione idonea sia quanto all'esistenza del rapporto sia quanto ai criteri di determinazione del compenso, non essendo sufficienti mere fatture o notule prive di adeguato supporto.
- La mancanza di data certa del contratto prodotto a fondamento dell'insinuazione può renderlo inopponibile alla procedura concorsuale e impedire l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo.
- Se la procedura contesta espressamente sia l'an debeatur sia il quantum, non è configurabile una contestazione limitata al solo importo; di conseguenza, non può fondarsi su tale premessa una censura ex art. 115 c.p.c.
- Un motivo di ricorso formulato come mero corollario di una censura principale cade con essa quando presuppone l'accoglimento della questione pregiudiziale, come l'opponibilità del rapporto alla massa.
- In sede di legittimità, quando si deduce una violazione processuale, la Corte può accedere direttamente agli atti e verificare se la contestazione del credito sia stata totale o parziale.
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