Cassazione Penale, Sentenza n. 31530/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava nuovamente la decisione emessa in seguito al rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 14222/2022, deducendo in primo luogo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per mancata o inadeguata esecuzione delle indicazioni del giudice del rinvio circa la necessità di motivare compiutamente la prova della "disponibilità economica" del CANNAROZZO in relazione ai capi 8), 9) e 10) (trasferimento fraudolento di valori: quote della Luxury Watches s.r.l., acquisto di un'imbarcazione formalmente intestata a terzi e due autovetture di lusso). Con il secondo motivo censurava la carenza di motivazione e l'errata valorizzazione di specifiche intercettazioni (dialogo 4997), lamentando l'assenza di prova dell'effettivo pagamento al CANNAROZZO e l'aleatorietà di un credito di 800.000 euro, nonché l'erronea assunzione circa una cauzione di 450.000 euro ancora nella disponibilità dell'imputato; inoltre sosteneva che gli elementi utilizzati riguardassero fatti successivi rispetto alle date dei presunti acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, chiamata a colmare il vizio motivazionale segnalato nel precedente annullamento, avesse adempiuto al proprio dovere motivazionale: ha compiuto un nuovo esame del compendio probatorio richiamando intercettazioni e documenti (tra cui conversazione del 5/8/2013 che indicava disponibilità finanziarie oltre il milione di euro, riferimenti a posizioni aperte per 800.000 euro e a una cauzione di 450.000 euro) e ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto provata la disponibilità e la reale disponibilità dei beni (intestazioni fittizie, uso effettivo del natante, rapporti di noleggio non dirimenti rispetto alla disponibilità delle autovetture). I motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati e non hanno prospettato alcuna incongruità, contraddizione o illogicità tale da giustificare il rilievo di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12 quinquies legge n. 356/1992 (ora art. 512-bis c.p.)
Norma inerente al trasferimento fraudolento di valori; la corte l'ha applicata ai fatti contestati (trasferimento di quote societarie, acquisto di natante e autovetture formalmente intestate a terzi) ravvisando elementi probatori idonei a dimostrare la finalità elusiva delle misure patrimoniali
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Regola secondo cui il giudice del rinvio deve conformarsi al principio indicato nella sentenza di annullamento ma conserva autonomi poteri di valutazione; la Corte ha richiamato il dovere del giudice del rinvio di fornire adeguata motivazione sui punti oggetto dell'annullamento, pur potendo seguire un percorso argomentativo parzialmente diverso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il giudice del rinvio ha libertà di rinnovata valutazione del materiale probatorio, ma è tenuto a motivare specificamente come ha colmato il vizio indicato dalla Cassazione; non gli è consentito riproporre pedissequamente il percorso logico già censurato
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice del merito nella valutazione delle prove: il sindacato di legittimità verifica la correttezza della motivazione e la legittimità del procedimento argomentativo, non una rivalutazione dei fatti che attiene al merito
- La "disponibilità economica" può essere dimostrata anche con prove indirette (intercettazioni, documenti, conduzione effettiva di beni, comportamento del detenuto), ma tali elementi devono essere adeguatamente motivati dal giudice e collegati temporalmente all'atto contestato
- L'assenza di prova di un pagamento diretto non esclude automaticamente l'affermazione della disponibilità: il giudice può inferire il possesso o la disponibilità di risorse dai comportamenti concreti e dai documenti, purché la catena logica sia esplicitata
- Le doglianze che ripropongono una rivalutazione del materiale probatorio senza censurare specifiche carenze argomentative sono inammissibili in sede di legittimità
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