Sentenza n. 631/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS-, con il quale il Ministero ha rigettato la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e il conseguente diritto al pagamento dell’equo indennizzo formulata dal ricorrente; - di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti o connessi, per quanto di ragione e lesivi dell’interesse del ricorrente, tra i quali il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n.-OMISSIS-; per l’accertamento del proprio diritto all’equo indennizzo; per la conseguente condanna del Ministero della Difesa a corrispondere le prestazioni previdenziali di cui alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, con ogni consequenziale statuizione e con la liquidazione degli interessi maturati sulle somme dovute; e per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già sottufficiale dell'Esercito Italiano, ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie e al conseguente equo indennizzo, chiedendo anche l'accertamento del diritto alle prestazioni, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha dedotto di avere contratto le patologie in ragione di attività operative, addestramento, missioni, esposizione ad amianto, polveri, fibre, radiazioni, fumi e altri agenti patogeni, nonché di gravosi compiti fisici. Ha censurato gli atti per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il servizio avesse avuto efficacia causale o almeno concausale. Ha invocato i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025, secondo cui, per determinate patologie tumorali di militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, l'Amministrazione dovrebbe provare una genesi extralavorativa. Ha inoltre prodotto una perizia di parte e richiamato una consulenza tecnica svolta in altro giudizio. Le Amministrazioni hanno contestato la prova del nesso causale, evidenziando la multifattorialità delle patologie, l'assenza di attività lavorative implicanti lavorazione dell'amianto e l'inapplicabilità dei principi della Plenaria alle patologie non tumorali. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la natura meramente endoprocedimentale del parere del Comitato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo impugnabile anche il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, organo incardinato presso tale Ministero, e qualificando il decreto finale come atto complesso, frutto dell'apporto congiunto del Ministero della Difesa e del Comitato, il cui parere ha natura vincolante. Nel merito, ha respinto la domanda di annullamento. Ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, il Comitato è competente ad accertare la riconducibilità delle cause dell'infermità all'attività lavorativa, mentre la Commissione Medica Ospedaliera valuta l'ascrivibilità della menomazione alle tabelle per l'equo indennizzo. Il giudice ha ritenuto che il riconoscimento della causa di servizio richieda la prova rigorosa, certa o caratterizzata da elevata credibilità logica e razionale, di un'efficacia causale o concausale efficiente e determinante del servizio; non sono sufficienti disagi, fatiche e stress ordinari della vita militare né la mera possibilità di una valenza patogenetica. Il parere del Comitato è stato ritenuto adeguatamente motivato, fondato sull'esame delle mansioni, degli elementi di servizio e dei precedenti lavorativi, e non affetto da travisamento, manifesta illogicità o difetto di istruttoria. Per la prima patologia, non tumorale e multifattoriale, il ricorrente non ha dimostrato che il sovraccarico lavorativo avesse efficacia concausale efficiente e determinante; inoltre, la Commissione Medica Ospedaliera l'aveva ritenuta non ascrivibile alle categorie tabellari, con ulteriore carenza del presupposto per l'equo indennizzo. Per la seconda patologia, anch'essa multifattoriale, le deduzioni della perizia di parte non hanno dimostrato errori nella regola tecnico-scientifica applicata dal Comitato o palesi errori nella sua applicazione ai fatti di servizio. Il TAR ha precisato che i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del 2025 operano esclusivamente per patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, e non si estendono alle patologie non tumorali oggetto del giudizio. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché il ricorrente non ha provato il nesso tra nocività dell'ambiente lavorativo e patologie. Sono state rigettate le richieste di verificazione, CTU, esibizione documentale e prova testimoniale, non essendo emersa la necessità di rinnovare la valutazione tecnica né risultando carenze documentali. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001
Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione
Attribuisce al Comitato la competenza ad accertare il nesso causale o concausale tra fatti di servizio e infermità.
art. 14, comma 1, d.P.R. 461/2001
L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato
Il provvedimento dell'Amministrazione è adottato sulla base del parere conforme del Comitato; il parere è vincolante nel procedimento, salvo il procedimento aggravato previsto dalla norma.
art. 2, comma 4, d.P.R. 461/2001
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale [...] ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B
L'equo indennizzo presuppone una menomazione riconducibile a una delle categorie tabellari, o equivalente a una di esse nei casi previsti.
art. 198, comma 4, d.lgs. 66/2010
Dal verbale debbono risultare [...] il giudizio diagnostico [...] la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità [...] nonché l'indicazione della categoria stessa
La Commissione Medica Ospedaliera accerta la diagnosi e l'ascrivibilità della menomazione alle categorie tabellari.
art. 2087 c.c.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che [...] sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La responsabilità del datore di lavoro richiede che il lavoratore provi danno, nocività dell'ambiente e nesso causale; solo dopo tale prova grava sul datore l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 63 c.p.a.
La richiesta di prova testimoniale scritta è stata rigettata perché irrilevante ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
La richiesta di verificazione è stata rigettata poiché non risultava necessario rinnovare la valutazione tecnica amministrativa.
art. 67 c.p.a.
La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata rigettata in assenza di elementi idonei a mettere in discussione il parere del Comitato.
sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti [...] grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia
La presunzione del nesso causale e l'inversione dell'onere probatorio operano, secondo la sentenza, esclusivamente per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti nei contesti individuati dalla Plenaria; non si applicano alle patologie non tumorali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio accerta il rapporto causale o concausale tra fatti di servizio e infermità, mentre la Commissione Medica Ospedaliera valuta l'ascrivibilità della menomazione alle categorie tabellari rilevanti per l'equo indennizzo.
- Il riconoscimento della causa di servizio richiede la dimostrazione, con rigore scientifico e con certezza o elevata credibilità logico-razionale, che il servizio abbia avuto efficacia causale o concausale efficiente e determinante; non sono sufficienti la mera possibilità di una valenza patogenetica o i disagi, le fatiche e lo stress ordinari connessi alla vita militare.
- Il giudice amministrativo può sindacare il parere del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, soltanto per vizi di legittimità quali assenza o insufficienza della motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze decisive, senza sostituire la propria valutazione tecnico-medica a quella dell'organo competente.
- I principi affermati dall'Adunanza Plenaria nel 2025 sull'inerenza del rischio professionale e sull'onere dell'Amministrazione di provare una genesi extralavorativa si applicano esclusivamente alle patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti nei contesti individuati dalla Plenaria; per le patologie non tumorali restano applicabili le ordinarie regole sull'onere della prova.
- L'equo indennizzo presuppone, oltre al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che la menomazione sia ascrivibile a una categoria della tabella A o B del d.P.R. n. 834/1981, o sia ad essa equivalente nei casi previsti dalla legge.
- La domanda risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c. richiede che il lavoratore provi il danno alla salute, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra nocività e danno; in mancanza della prova del nesso causale, la domanda deve essere respinta.
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