Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5727/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 4933/2024 del 27 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 4933/2024 del 27 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico per la carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo che fosse passata in giudicato la sentenza n. 4933/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, con cui il Ministero era stato condannato a riconoscergli 1.500 euro tramite emissione del buono elettronico della carta del docente. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto che fosse assegnato all’amministrazione un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori per dichiarato anticipo.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio cui appartiene il commissario ad acta nominato e per consentire la delega a un funzionario della stessa amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue il giudicato e non allega elementi ostativi all’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.