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Sentenza

Sentenza del 09/03/2015 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Base imponibile - Aree fabbricabili - Valore venale - Rettifica - Motivazione - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’accertamento di un maggior valore venale dell’area fabbricabile e, conseguentemente, della maggiore base imponibile ICI. A sostegno del valore dichiarato ha prodotto perizie di stima, contestando la quantificazione operata dal Comune. L’Ente, invece di confutare puntualmente tali perizie, si era limitato a definirle una valutazione unilaterale del contribuente.

La decisione

La pretesa dell’Ente impositore non può essere confermata se non è adeguatamente motivata e provata. In caso di rettifica del valore venale di un’area fabbricabile, il Comune deve indicare gli elementi concreti posti a fondamento della stima e fornire specifiche argomentazioni per superare le perizie prodotte dal contribuente. La mera qualificazione delle perizie come valutazioni unilaterali non è sufficiente. Ne consegue l’accoglimento della contestazione del contribuente, con prevalenza della sua posizione rispetto alla rettifica comunale.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992

    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

    La base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinata in funzione del valore venale effettivo, che deve essere stimato sulla base di elementi concreti e verificabili, non mediante quantificazioni generiche o apodittiche.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L’Ente che pretende una maggiore imposta deve provare i presupposti della rettifica e la correttezza del maggior valore accertato. Quando il contribuente produce perizie a sostegno del valore dichiarato, il Comune deve confutarle con argomentazioni tecniche e specifiche.

Massime di principio

  • In materia di accertamento del valore venale di aree fabbricabili, l’Amministrazione deve motivare in modo puntuale la rettifica, indicando i criteri, i dati e gli elementi comparativi utilizzati.
  • La semplice affermazione secondo cui la stima del contribuente sarebbe una valutazione unilaterale non è sufficiente a disconoscerla: occorre dimostrarne concretamente l’inattendibilità.
  • Il contribuente che produce perizie o altri elementi tecnici a sostegno del valore dichiarato rafforza la propria posizione; tali elementi devono essere esaminati e contestati specificamente dall’Ente.
  • In applicazione dell’onere della prova, una pretesa tributaria fondata su una stima non adeguatamente documentata o motivata può essere annullata o disattesa.
  • La valutazione deve riferirsi al valore venale in comune commercio dell’area e tenere conto delle sue caratteristiche concrete, come destinazione urbanistica, edificabilità, ubicazione, superficie e condizioni del mercato.

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