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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40585/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 15/05/2024 che aveva dichiarato non estinta la pena per il periodo dal 31/08/2022 al 02/06/2023 a seguito di esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale e aveva disposto l'esecuzione della pena residua in detenzione domiciliare. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento del 20/03/2023 non fosse un aggravamento delle prescrizioni ma una mera modifica dell'orario di allontanamento dal domicilio; dopo tale modifica la ricorrente avrebbe osservato scrupolosamente le prescrizioni e i controlli negativi avrebbero derivato da una errata interpretazione dell'orario consentito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che la verifica dell'esito dell'affidamento è una valutazione globale dell'intero periodo e non coincide con la revoca per singoli episodi. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente l'assenza di recupero sociale della Lo Bianco per le ripetute violazioni della prescrizione di rientro notturno da agosto 2022 a marzo 2023 e per comportamenti che denotavano mancata risocializzazione (es. aver preferito lavorare in nero pur di percepire indennità). Anche escludendo le violazioni successive al 22/03/2023 dovute a possibile equivoco sul provvedimento modificativo, restavano elementi sufficienti per dichiarare l'esito negativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Distinzione tra la revoca dell'affidamento (valutazione di singoli episodi durante la prova) e la valutazione dell'esito finale dell'affidamento (valutazione globale del periodo di prova); il giudizio sull'esito richiede verifica del recupero sociale complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in Cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010 (Giaccio)

    Conferma che l'esito dell'affidamento si giudica con una valutazione globale e non attraverso la sola analisi di singoli episodi.

  • Sezioni Unite, n. 10530 del 27/02/2002 (Martola G)

    Stabilisce l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di quantificare la pena residua in caso di esito negativo, tenendo conto delle limitazioni già subite e della condotta durante il periodo di affidamento.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 343 del 1987

    Declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 11, della legge n. 354/1975; le argomentazioni sono ritenute riferibili anche al giudizio finale negativo sull'esito della prova.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento (art. 47) per singoli episodi e la valutazione dell'esito finale dell'affidamento sono istituti diversi: la prima valuta la gravità di specifici fatti, la seconda richiede una valutazione globale del processo di rieducazione.
  • In caso di esito negativo dell'affidamento il Tribunale di sorveglianza deve motivare la mancanza di recupero sociale e determinare il residuo di pena tenendo conto della durata e della natura delle limitazioni già subite e della condotta complessiva.
  • Modifiche formali o ambigue delle prescrizioni (es. orari di allontanamento) non cancellano automaticamente valutazioni negative basate su un periodo più ampio di inadempienze e su indicazioni di mancata risocializzazione.
  • Per impugnare efficacemente una decisione sul negativo esito dell'affidamento è necessario contestare con elementi concreti la valutazione complessiva del Tribunale (provatezza delle violazioni, prove di reale reinserimento sociale, documentazione sul rispetto delle prescrizioni).
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto la scelta di ricorrere richiede una valutazione preventiva della fondatezza giuridica e fattuale.

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