Cassazione Penale, Sentenza n. 33973/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze per ottenere misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale), ritenendo che fosse intervenuta la sopravvenienza di un ulteriore titolo definitivo tale da determinare una pena residua superiore a quattro anni. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 211 cod. pen. e 655 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente considerato quale titolo definitivo l'applicazione di una misura di sicurezza (casa di lavoro per due anni) invece di individuare correttamente il titolo definitivo sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha accertato dal certificato del casellario giudiziale che, dopo un provvedimento di cumulo del 20/10/2022 che aveva determinato una pena residua di 2 anni, 11 mesi e 9 giorni, è sopravvenuta la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 25/10/2022 (pena di 2 anni e 2 mesi e multa di 800,00 euro), irrevocabile il 18/04/2023, che costituisce il titolo definitivo rilevante. La misura di sicurezza (casa di lavoro per due anni) applicata il 23/01/2023 non può essere considerata titolo definitivo idoneo a determinare lo slittamento del fine pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 211 cod. pen.
Il ricorrente ha invocato la norma, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata: dalla documentazione (casellario) è risultata la sopravvenienza di un titolo definitivo (sentenza della Corte d'appello) che giustifica l'esclusione delle misure alternative.
art. 655 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di esecuzione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura perché il provvedimento effettivamente sopravvenuto è la sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il proponente al pagamento delle spese processuali e a una somma (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Per la valutazione dell'ammissibilità di misure alternative si devono considerare tutti i titoli definitivi intervenuti e risultanti dal casellario giudiziale; una sentenza irrevocabile sopravvenuta che allunga la pena residua può escludere l'accesso alle misure alternative.
- Le misure di sicurezza applicate dall'autorità di sorveglianza (es. casa di lavoro) non costituiscono, per loro stessa natura, un "titolo definitivo" che modifichi il calcolo della pena residua ai fini dell'accesso alle misure alternative, salvo che non sussistano elementi che ne determinino diversamente la natura giuridica.
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi importante verificare attentamente il casellario e la data di irrevocabilità delle sentenze prima di proporre impugnazioni.
- Il certificato del casellario giudiziale è documento centrale per individuare titoli definitivi sopravvenuti e per il calcolo della pena residua: difese che non tengono conto di elementi certificati possono essere considerate infondate.
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