Sentenza del 15/12/2022 n. 36863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2005 che: a) ha disconosciuto il regime di esigibilità IVA differita (per cassa) ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 5, per fatture emesse verso l'Associazione Oasi M. SS. Onlus qualificata come ente ospedaliero, e ha irrogato le relative sanzioni; b) ha contestato l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte su interessi passivi maturati e corrisposti all'Associazione (considerati redditi di capitale) e ha irrogato sanzioni per l'omessa effettuazione/versamento delle ritenute. La contribuente ha sostenuto la legittimità dell'IVA per cassa (pagamento poi avvenuto nel 2006), ha eccepito l'applicabilità del giudicato formato in procedimenti anteriori in merito alla natura di ente ospedaliero del cessionario, ha contestato le sanzioni richiamando incertezza normativa e conformità alle istruzioni dell'Amministrazione, e ha rilevato che gli interessi non erano stati corrisposti nel periodo oggetto di accertamento (per cui l'obbligo di ritenuta, secondo la società, non sarebbe sorto). Successivamente la società ha chiesto la definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6; l'Ufficio ha negato la definizione in relazione alle sanzioni per omesse ritenute ritenendole non collegate al tributo.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'interesse rimasto nel giudizio concerneva soltanto il diniego della definizione agevolata relativo alla sanzione per l'omesso versamento delle ritenute. Richiamando precedenti della stessa Corte, ha affermato che le sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo quando derivano dalla stessa condotta e sono contestate contestualmente all'atto impositivo. Pertanto ha ritenuto applicabile il D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 3, secondo cui, in presenza di controversia esclusiva sulle sanzioni collegate ai tributi oggetto di definizione, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito (anche con modalità diverse). In accoglimento del ricorso incidentale della società, la Corte ha annullato il diniego di definizione agevolata, dichiarando perfezionata la definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l'estinzione del giudizio; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 5
Riferito al regime di esigibilità IVA differita (per cassa). La controversia riguardava il diritto della società a utilizzare tale regime per fatture emesse a un ente ospedaliero; la Corte di merito aveva ritenuto applicabile il regime in virtù anche di giudicati su precedenti periodi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Norma di processo tributario richiamata in motivi di impugnazione; nonché richiamo alle regole probatorie e di impugnazione nelle controversie tributarie.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Norma sulle sanzioni tributarie e, in particolare, sulla possibile esclusione delle sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva; la CTR aveva ritenuto applicabile tale deroga per manifesta incertezza normativa.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 3
in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione
La Corte ha applicato questa disposizione per ritenere che le sanzioni per omesso versamento delle ritenute, essendo collegate al tributo e derivanti dalla stessa condotta e atti contestuali, potevano essere definite senza pagamento delle sanzioni se il tributo è stato definito; ne è conseguita l'accoglienza del ricorso avverso il diniego di condono.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 7, 44, 45, 73
Richiamati nei motivi dell'Ufficio in relazione alla qualificazione dei redditi e agli obblighi di ritenuta: al centro il momento impositivo delle ritenute (TUIR) e la correlazione con gli obblighi del sostituto d'imposta.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 1, comma 3 e D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 1
Richiamati dall'Ufficio per sostenere che modifiche normative/di forma giuridica del cessionario potessero incidere sull'operatività del giudicato esterno; la Corte ha comunque dato continuità ai precedenti propri in materia di giudicato esterno ove applicabili.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla società per censurare la mancanza di motivazione del diniego di definizione; la Corte ha però deciso sul merito della possibilità di definizione alla luce della normativa speciale (DL 119/2018).
Massime di principio
- Le sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute sono considerate 'collegate' al tributo quando derivano dalla stessa condotta e sono contestate contestualmente all'atto impositivo: in tali casi rientrano nella disciplina della definizione agevolata (D.L. 119/2018, art. 6).
- La definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018, art. 6, comma 3, può comportare l'esenzione dal pagamento delle sanzioni collegate se il tributo è stato definito anche con modalità diverse; la mera presentazione tempestiva della domanda può quindi perfezionare la definizione per quelle sanzioni.
- L'obbligo di effettuare la ritenuta sulle somme di capitale/interessi è normalmente collegato al momento della corresponsione (pagamento) e non alla mera maturazione: pertanto, ove gli interessi non siano stati corrisposti nel periodo, può non sorgere l'obbligo di ritenuta in quel periodo.
- L'incertezza normativa oggettiva può giustificare l'esclusione o l'irrogazione attenuata delle sanzioni secondo D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, se la norma non offre chiara interpretazione; la conformità alle indicazioni dell'Amministrazione può essere rilevante in favore del contribuente.
- Il giudicato esterno (ultrattività del giudicato) può essere applicato su questioni di natura fattuale/giuridica già decise in procedimenti relativi a precedenti periodi, salvo che sopravvengano modifiche giuridiche o di struttura del soggetto che ne impediscano l'identità della fattispecie; occorre valutare caso per caso la coincidenza della materia e delle parti.
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