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Ordinanza

Ordinanza n. 223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, n. -OMISSIS-(RG n. 12100/2025), resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'arruolamento nella Guardia di Finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. L'esclusione era stata motivata dall'Amministrazione sulla base di diverse sanzioni disciplinari irrogate all'interessato durante il precedente servizio nell'Esercito Italiano. Secondo l'Amministrazione, le motivazioni delle sanzioni evidenziavano scarso senso di responsabilità, violazioni dei doveri di dipendenza gerarchica, mancata esecuzione degli ordini e violazione degli obblighi di comunicazione dei militari, integrando plurime trasgressioni ai doveri generali del militare e risultando incompatibili con l'elevato livello di affidabilità, decoro e adesione ai valori istituzionali richiesto per l'ingresso nella Guardia di Finanza. Tali elementi erano stati utilizzati per formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato in caso di incorporazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello, ritenendo non sufficientemente comprovato il fumus boni iuris. Il Collegio ha riconosciuto all'Amministrazione militare un elevato margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di moralità e condotta dei candidati alle procedure di arruolamento. Ha ritenuto che l'esclusione fosse il risultato di un'autonoma valutazione amministrativa e che la motivazione desse adeguatamente conto delle sanzioni disciplinari, delle condotte rilevate e del giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o illogicità. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'esclusione da una procedura concorsuale per l'arruolamento in un Corpo militare può ritenersi assistita da adeguato fumus quando l'Amministrazione fondi il giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato su plurime sanzioni disciplinari relative a violazioni dei doveri fondamentali del militare, purché esponga le condotte rilevate e il nesso con i requisiti di moralità e condotta richiesti.
  • La valutazione dell'Amministrazione militare sulla sussistenza dei requisiti di moralità, condotta e affidabilità del candidato all'arruolamento presenta un elevato grado di discrezionalità ed è sindacabile in sede cautelare nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.
  • La motivazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di arruolamento è adeguata, in sede cautelare, quando individua le sanzioni disciplinari rilevanti, le violazioni dei doveri militari e il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità futura del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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