Ordinanza n. 223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, n. -OMISSIS-(RG n. 12100/2025), resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'arruolamento nella Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. L'esclusione era stata motivata dall'Amministrazione sulla base di diverse sanzioni disciplinari irrogate all'interessato durante il precedente servizio nell'Esercito Italiano. Secondo l'Amministrazione, le motivazioni delle sanzioni evidenziavano scarso senso di responsabilità, violazioni dei doveri di dipendenza gerarchica, mancata esecuzione degli ordini e violazione degli obblighi di comunicazione dei militari, integrando plurime trasgressioni ai doveri generali del militare e risultando incompatibili con l'elevato livello di affidabilità, decoro e adesione ai valori istituzionali richiesto per l'ingresso nella Guardia di Finanza. Tali elementi erano stati utilizzati per formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato in caso di incorporazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello, ritenendo non sufficientemente comprovato il fumus boni iuris. Il Collegio ha riconosciuto all'Amministrazione militare un elevato margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di moralità e condotta dei candidati alle procedure di arruolamento. Ha ritenuto che l'esclusione fosse il risultato di un'autonoma valutazione amministrativa e che la motivazione desse adeguatamente conto delle sanzioni disciplinari, delle condotte rilevate e del giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o illogicità. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'esclusione da una procedura concorsuale per l'arruolamento in un Corpo militare può ritenersi assistita da adeguato fumus quando l'Amministrazione fondi il giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato su plurime sanzioni disciplinari relative a violazioni dei doveri fondamentali del militare, purché esponga le condotte rilevate e il nesso con i requisiti di moralità e condotta richiesti.
- La valutazione dell'Amministrazione militare sulla sussistenza dei requisiti di moralità, condotta e affidabilità del candidato all'arruolamento presenta un elevato grado di discrezionalità ed è sindacabile in sede cautelare nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.
- La motivazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di arruolamento è adeguata, in sede cautelare, quando individua le sanzioni disciplinari rilevanti, le violazioni dei doveri militari e il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità futura del candidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 25/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 20 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →