Circolare numero 114 del 01-08-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE PICCOLE IMPRESE - UNIONE COLTIVATORI ITALIANI (CEPI-UCI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 5 giugno 2019 tra INPS e CEPI-UCI per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Vengono disciplinati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di acquisizione e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le spese, nonché le clausole di salvaguardia, recesso, risoluzione, controlli e penali. Sono inoltre indicati il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i relativi conti di imputazione.
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 5 giugno 2019 tra INPS e la Confederazione Europea delle Piccole Imprese - Unione Coltivatori Italiani (CEPI-UCI), finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli associati. Il documento disciplina in modo puntuale l’ambito soggettivo, le modalità di conferimento e revoca della delega, la decorrenza delle trattenute, le aliquote applicabili, i rapporti economici tra le parti, i controlli e le conseguenze in caso di irregolarità, oltre alle indicazioni contabili operative.
Ambito della convenzione e durata
La convenzione si fonda sullo schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018 ed è valida fino al 31 dicembre 2021. È prevista la possibilità di rinnovo solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In difetto di richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Istituto. Resta comunque ferma la facoltà di recesso di entrambe le parti, con comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte tramite PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio di trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, rientrano anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta viene conferita mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve contenere l’indicazione espressa della misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche utilizzate per la domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale deve inviare all’Istituto i dati della delega secondo le specifiche tecniche INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità in corso di validità del pensionato.
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, la decorrenza è comunque fissata entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia in occasione della domanda di prestazione sia su pensione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, in conformità alla normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale; pertanto ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
È ammessa una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione sindacale, la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In tale ipotesi, la revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento di riconoscimento del revocante. L’Organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve trasmettere entrambi i documenti in formato digitale e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le modalità previste per la documentazione di delega.
L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha trasmessa sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale viene determinato sul lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote sono così articolate:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e oneri
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e a 0,11 euro per la gestione delega.
Ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende ad esso collegate. L’Organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione o di strutture ad essa associate, anche quando i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, dietro semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, da quantificare secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e clausola risolutiva espressa
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure se intervengono disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione delle disposizioni convenzionali.
Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la propria decisione e comunicarla all’Organizzazione, che dispone di 30 giorni per presentare osservazioni eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere.
La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della convenzione, opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, quando:
- disposizioni normative o regolamentari rendano impossibile la prosecuzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto;
- siano applicate penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’Organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Controlli a campione e penali
L’Istituto può sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione, secondo modalità e tempi da esso definiti e comunicati. Sono inoltre oggetto di verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati INPS relativi al soggetto delegante.
Per consentire i controlli, l’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, inoltrata via PEC, la documentazione cartacea in originale che è tenuta a conservare, ossia delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato. La documentazione deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo i criteri dell’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali superino il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS BJ.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25715, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27715, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11715, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con CEPI-UCI sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
La convenzione con CEPI-UCI, sottoscritta il 5 giugno 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono aderire mediante delega personale volontaria i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Sono inclusi, per rinvio normativo, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta dall’Istituto, nella quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, i suoi effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione; se riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette i dati in via telematica secondo le specifiche INPS, allegando in formato digitale delega e documento d’identità valido.
Decorrenza ed obblighi di conservazione
Per le deleghe su pensione già liquidata, gli effetti decorrono dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino alla prescrizione ordinaria, garantendo identificabilità del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza dei dati.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale. L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi del proprio documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sul lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e, per le Casse della Gestione Pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari e spese
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti a livello centrale. I costi fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione deve rimborsare anche le spese sostenute dall’Istituto se chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute norme che impediscano l’applicazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica i motivi; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, cui segue entro 30 giorni la decisione finale dell’INPS. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se la prosecuzione diviene impossibile per nuove disposizioni, se emergono pregiudizi o conflitti di interesse a danno dell’Istituto, oppure se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali versate. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione, oltre alle deleghe che determinano blocchi funzionali per difformità nei dati anagrafici rispetto alla banca dati dell’Istituto. Per i controlli, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione cartacea originale conservata, tramite raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’Istituto applica penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se superano il 10% delle quote versate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BJ. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25715 per i contributi trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso, GPA27715 per quelli relativi agli anni precedenti e GPA11715 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati dalle specifiche procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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