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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 22.4.2025, n. 117, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 22 aprile 2025, n. 117, passata in giudicato, che disponeva l’emissione della Carta del docente e l’accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a emettere in suo favore la Carta del docente e ad accreditare € 500,00 per l’a.s. 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data in cui era sorto il diritto all’accredito fino al saldo. Dopo che l’Amministrazione ha pagato quanto dovuto durante il giudizio, il ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, liquidandole forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La quantificazione ha tenuto conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta;

    La sopravvenuta e integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nelle more del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente; la loro liquidazione può considerare la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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