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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento del 27.10.2025, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia ha rigettato l'istanza presentata per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno in lavoro subordinato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, nonché, ove occorra, la nota in data 08.10.2025 recante preavviso di rigetto della medesima istanza.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Foggia ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonché gli atti connessi e il preavviso di rigetto. Il diniego si fondava sulla mancanza di un permesso stagionale in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza. Dagli atti risultava che il permesso era scaduto il 17 giugno 2025, mentre la domanda di conversione era stata presentata il 30 agosto 2025. Il provvedimento richiamava inoltre la precedente emissione del titolo in applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022. L'ordinanza, nella fase cautelare e senza definire il merito, ha ritenuto rilevante che, pur in assenza di un termine espressamente previsto per la conversione del permesso stagionale, la domanda dovesse essere presentata entro la scadenza del titolo o, al più tardi, entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo un criterio desunto dalla disciplina dei permessi di studio e dei rinnovi. La domanda è risultata tardiva anche rispetto a tale termine di tolleranza. Il giudice ha altresì osservato che il ricorrente era entrato in Italia con visto di tipo D per lavoro stagionale valido 270 giorni e che il permesso stagionale non avrebbe comunque potuto avere durata eccedente quella del visto, essendo diretto alla medesima finalità di lavoro stagionale.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato degli atti, di un apprezzabile fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto ragionevole che la richiesta di conversione del permesso stagionale fosse presentata entro la scadenza del titolo o, comunque, entro sessanta giorni successivi; poiché il permesso era scaduto il 17 giugno 2025 e l'istanza era stata presentata il 30 agosto 2025, la richiesta risultava tardiva anche rispetto al termine di tolleranza. Ha inoltre rilevato che la durata del titolo stagionale non avrebbe potuto eccedere quella del visto d'ingresso di tipo D, valido 270 giorni. Non è stata adottata alcuna misura cautelare sospensiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    Costituisce il riferimento normativo in base al quale era stato precedentemente rilasciato il permesso di soggiorno stagionale.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale parametro per ritenere che la domanda di conversione debba essere presentata entro la scadenza del titolo, analogamente ai permessi di studio.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale riferimento per individuare, in via analogica o sistematica, un termine di tolleranza di sessanta giorni successivi alla scadenza del titolo.

  • circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024

    È richiamata insieme alla disciplina dei rinnovi quale ulteriore riferimento per il termine di tolleranza di sessanta giorni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondano l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la disciplina non stabilisce espressamente il termine per chiedere la conversione di un permesso di soggiorno stagionale, è ragionevole ritenere che la domanda debba essere presentata entro la scadenza del titolo o, al più tardi, entro sessanta giorni dalla scadenza, sulla base dei criteri desumibili dalla disciplina dei permessi di studio e dei rinnovi.
  • La presentazione della domanda di conversione oltre la scadenza del permesso stagionale e oltre il termine di tolleranza di sessanta giorni costituisce, allo stato degli atti, elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare contro il diniego di conversione.
  • La durata di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può eccedere quella del visto d'ingresso rilasciato per la medesima finalità e durata, in quanto il titolo di soggiorno è funzionalmente collegato al visto e al lavoro stagionale autorizzato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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