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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 2894 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta in misura fissa - Compete - Trust - Non applicabilità dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pronuncia richiamata afferma che il trasferimento dei beni dal disponente al trust, in assenza di un trasferimento patrimoniale effettivo a favore del trustee o di altri soggetti, è soggetto a imposta di registro in misura fissa e non all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Il testo segnala tuttavia l'esistenza di un orientamento contrario espresso da Cass. 3735/2015.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il trattamento fiscale del trasferimento di beni dal disponente al trustee nell'ambito di un trust. Secondo l'orientamento richiamato, quando il trasferimento non realizza un effettivo arricchimento patrimoniale del trustee né di altri beneficiari, ma ha esclusivamente funzione strumentale e segregativa, non si verifica ancora il presupposto per l'applicazione proporzionale dell'imposta sulle successioni e donazioni. Trova invece applicazione l'imposta di registro in misura fissa, oltre alle eventuali imposte ipotecaria e catastale secondo il regime previsto.

Norme richiamate

  • Imposta di registro

    Il trasferimento iniziale dei beni al trustee, quando non produce un arricchimento immediato e definitivo, sconta l'imposta di registro in misura fissa.

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta proporzionale non è dovuta al momento del trasferimento al trustee se manca un effettivo trasferimento patrimoniale in favore del trustee o dei beneficiari; il presupposto impositivo può essere valutato in relazione all'eventuale attribuzione finale dei beni.

  • Cassazione civile, sentenza n. 31445/2018

    Recepisce l'orientamento secondo cui il trasferimento al trust meramente strumentale e privo di arricchimento immediato è soggetto a imposizione fissa.

  • Cassazione civile, sentenza n. 3735/2015

    Rappresenta l'orientamento contrario richiamato nel testo, favorevole all'applicazione dell'imposta proporzionale in una fase anteriore del trust.

Massime di principio

  • Nel trust occorre distinguere il trasferimento iniziale dei beni al trustee dall'attribuzione finale ai beneficiari: il primo può avere natura strumentale e non comportare un immediato arricchimento.
  • L'assenza di un trasferimento patrimoniale effettivo e definitivo costituisce l'elemento centrale per escludere, in quella fase, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.
  • In presenza di un trasferimento meramente fiduciario o segregativo, l'imposizione tende a essere applicata in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale può rilevare al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario.
  • La materia presenta orientamenti giurisprudenziali non uniformi; perciò occorre verificare la struttura concreta del trust, i poteri del trustee, l'identificazione dei beneficiari e il momento dell'attribuzione definitiva.

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