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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18706/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di quattro anni e sei mesi di reclusione per il tentato omicidio. Il ricorso non deduceva l'illegalità della pena in senso stretto, ma lamentava il difetto di controllo del giudice sulla congruità della pena concordata tra le parti, quindi un vizio attinente alla commisurazione della sanzione ai parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per ragioni estranee ai limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, la doglianza riguardava non l'illegalità della pena, ma profili di mera commisurazione e congruità della pena concordata. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di illegalità della pena

  • art. 133 c.p.

    evocato come parametro di commisurazione della pena; la sua violazione attiene a profili di congruità e non integra di per sé l'illegalità della pena impugnabile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per dedurre l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento oppure eccedente, per specie o quantità, il limite legale.
  • Non sono deducibili con ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. le censure che investono la sola congruità della pena o la sua commisurazione in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p., poiché tali profili non integrano illegalità della sanzione.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento veicola motivi estranei all'unico perimetro consentito dalla legge, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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