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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 11 cartelle di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti e la mancata notifica di alcune cartelle. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a debiti non erariali, era stato accolto il ricorso solo per una cartella per intervenuto sgravio e, per il resto, il ricorso era stato rigettato. In appello la CTR dell’Umbria aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale a tre cartelle e aveva annullato la relativa iscrizione a ruolo. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e di cartelle non opposte, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale; a sostegno richiamava anche l’art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata opposizione o impugnazione dell’atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre escluso che il termine decennale dell’art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999, relativo al procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili, possa incidere sul termine di prescrizione del credito verso il debitore. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, il credito era soggetto al termine di prescrizione quinquennale del tributo e che la riscossione era stata tempestiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente come termine ordinario decennale, ma ritenuto non applicabile alla sola definitività della cartella non opposta in assenza di titolo giudiziale

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti, soluzione poi condivisa in concreto per il tributo

  • art. 2953 c.c.

    si applica solo quando vi sia un titolo giudiziale divenuto definitivo; la mancata impugnazione dell’atto di riscossione non produce conversione del termine breve in decennale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge

  • art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999

    termine riferito al procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili, non incidente sul termine di prescrizione del credito verso il debitore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    menzionato nel richiamo giurisprudenziale per precisare che il tema riguarda la riscossione da titolo definitivo giudiziale e non la mera cartella non opposta

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva determina solo l’irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.
  • La prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo; in assenza di una sentenza passata in giudicato, resta fermo il regime prescrizionale sostanziale proprio del credito azionato.
  • Il termine decennale previsto per il procedimento amministrativo di recupero delle quote inesigibili non incide sul distinto termine di prescrizione del credito nei confronti del debitore.
  • Quando il credito azionato è soggetto a prescrizione breve, la tempestività della riscossione va verificata in base a tale termine sostanziale e non alla sola definitività formale dell’atto non opposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossionePrescrizione
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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