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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34489/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per più fatti di bancarotta (capo 1, diverse lettere) e, per FORMISANI, aveva anche affrontato un capo relativo a reato tributario (capo 2). Le censure principali riguardavano: 1) illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. nonostante la presenza dell'aggravante speciale dell'art. 219 l.f. (continuazione fallimentare); 2) omissione o carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo nella bancarotta distrattiva (capo 1, lett. a); 3) mancata valutazione della compatibilità o concorso tra bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta documentale per falsificazione (capo 1, lett. b e g); 4) omesso esame delle prove circa la distrazione di 25.000 euro (capo 1, lett. e); 5) contestuale censura sulla mancata revoca della confisca disposta in primo grado e sulla mancata eliminazione delle pene accessorie dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato tributario (capo 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. In sintesi: 1) Ha ritenuto illegittima la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello perché, avendo riconosciuto l'aggravante speciale di cui all'art. 219 l.f., i giudici di merito non potevano poi applicare l'aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.; perciò ha annullato con rinvio la statuizione sul trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati affinché altra sezione della Corte d'appello ridetermini la pena secondo i principi indicati. 2) Ha rigettato le censure relative alla mancanza di dolo generale nella bancarotta distrattiva, confermando la fondatezza della motivazione dei giudici di merito circa la consapevolezza e le modalità distrattive (monetizzazione di assegni intestati alla società). 3) Ha accolto i motivi di FORMISANI relativi al mancato esame, da parte della Corte territoriale, delle questioni sul concorso tra reati (bancarotta da falso in bilancio vs bancarotta documentale) e sull'omesso esame della prova relativa ai 25.000 euro: su questi punti ha annullato con rinvio le statuizioni pertinenti. 4) Quanto al capo 2 (reato tributario) dichiarato estinto per prescrizione, la Cassazione ha ritenuto fondato il rilievo che la Corte d'appello non ha verificato adeguatamente la natura della confisca disposta in primo grado (diretta o per equivalente) e non ha motivato sulla revoca; ha inoltre annullato senza rinvio le pene accessorie irrogate a FORMISANI per il reato estinto e le ha eliminate. 5) Alcune doglianze (es.: omissione di consegna scritture contabili da parte degli ex amministratori) sono state ritenute infondate perché il relativo onere probatorio grava sugli imputati e non è stato assolto. Complessivamente la sentenza è stata annullata in parte con rinvio (soprattutto per ricalcolo delle pene e per rivalutare specifici capi) e in parte senza rinvio (eliminazione pene accessorie per FORMISANI).

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, n.1, legge fallimentare

    Configura una disciplina speciale di 'continuazione fallimentare' che unifica ai soli fini sanzionatori reati autonomi e impedisce l'applicazione della disciplina ordinaria della continuazione dell'art. 81 c.p.; va bilanciata con le attenuanti ma non consente aumenti aggiuntivi per continuazione ordinaria.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina ordinaria della continuazione tra più reati; secondo la Cassazione non è applicabile quando opera la disciplina speciale dell'art. 219 l.f.

  • art. 216 legge fallimentare (n.1) - bancarotta per distrazione

    La fattispecie, nella parte relativa alla distrazione, richiede dolo generico: la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori. L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile anche per la consapevolezza delle attività illecite poste in essere dall'amministratore di fatto.

  • art. 223 legge fallimentare

    Sanziona la mancata tenuta e conservazione delle scritture; l'onere di provare che le scritture siano state consegnate al successore grava sull'amministratore cessato qualora la Procura dimostri il mancato rinvenimento.

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Rileva come norma presupposto del capo 2 (delitto tributario) dichiarato in primo grado e poi estinto per prescrizione in appello; la declaratoria di prescrizione comporta effetti sulla confisca e sulle pene accessorie che devono essere verificati.

  • art. 12, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede pene accessorie conseguenti alla condanna per reati tributari; tali pene accessorie devono essere revocate se il reato viene prosciolto o dichiarato estinto (anche per prescrizione) in applicazione dell'art. 20 c.p.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca diretta o per equivalente per determinati reati; la Corte ha richiamato la necessità di accertare la natura della confisca (diretta vs per equivalente) quando la sentenza di merito dichiara l'estinzione per prescrizione.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di estinzione per prescrizione o amnistia, il giudice di appello o la Cassazione decida sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previa verifica della responsabilità; la giurisprudenza ha però chiarito che, essendo la norma avente natura anche sostanziale in relazione alla confisca per equivalente, non opera retroattivamente per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 20 cod. pen.

    Stabilisce che le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali; perciò non possono essere mantenute se il reato viene prosciolto o dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando per reati fallimentari è applicabile l'art. 219 l.f. (continuazione fallimentare), non è possibile applicare l'aumento per continuazione previsto dall'art. 81 c.p.; la determinazione della pena deve seguire la disciplina speciale.
  • La bancarotta per distrazione, ai fini del dolo, può essere integrata dal dolo generico e l'amministratore 'formale' può essere ritenuto responsabile anche sulla base della consapevolezza delle attività illecite dell'amministratore di fatto o per la propria partecipazione omissiva/consapevole.
  • La Corte d'appello deve sempre valutare e motivare espressamente le questioni sollevate in appello che incidono sull'accertamento della responsabilità o che possano avere conseguenze civili/risarcitorie; non è sufficiente il richiamo alla decisione di primo grado quando siano proposte censure specifiche.
  • Se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, le pene accessorie connesse alla condanna devono essere revocate; inoltre va attentamente verificata la natura della confisca (diretta vs per equivalente) alla luce della non retroattività di alcune norme intervenute successivamente.
  • L'onere probatorio relativo alla consegna o conservazione delle scritture contabili grava sugli ex amministratori che sostengono di avere adempiuto; la Procura deve dimostrarne il mancato rinvenimento per far gravare l'onere probatorio sugli amministratori.

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