Cassazione Penale, Sentenza n. 34489/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per più fatti di bancarotta (capo 1, diverse lettere) e, per FORMISANI, aveva anche affrontato un capo relativo a reato tributario (capo 2). Le censure principali riguardavano: 1) illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. nonostante la presenza dell'aggravante speciale dell'art. 219 l.f. (continuazione fallimentare); 2) omissione o carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo nella bancarotta distrattiva (capo 1, lett. a); 3) mancata valutazione della compatibilità o concorso tra bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta documentale per falsificazione (capo 1, lett. b e g); 4) omesso esame delle prove circa la distrazione di 25.000 euro (capo 1, lett. e); 5) contestuale censura sulla mancata revoca della confisca disposta in primo grado e sulla mancata eliminazione delle pene accessorie dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato tributario (capo 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. In sintesi: 1) Ha ritenuto illegittima la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello perché, avendo riconosciuto l'aggravante speciale di cui all'art. 219 l.f., i giudici di merito non potevano poi applicare l'aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.; perciò ha annullato con rinvio la statuizione sul trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati affinché altra sezione della Corte d'appello ridetermini la pena secondo i principi indicati. 2) Ha rigettato le censure relative alla mancanza di dolo generale nella bancarotta distrattiva, confermando la fondatezza della motivazione dei giudici di merito circa la consapevolezza e le modalità distrattive (monetizzazione di assegni intestati alla società). 3) Ha accolto i motivi di FORMISANI relativi al mancato esame, da parte della Corte territoriale, delle questioni sul concorso tra reati (bancarotta da falso in bilancio vs bancarotta documentale) e sull'omesso esame della prova relativa ai 25.000 euro: su questi punti ha annullato con rinvio le statuizioni pertinenti. 4) Quanto al capo 2 (reato tributario) dichiarato estinto per prescrizione, la Cassazione ha ritenuto fondato il rilievo che la Corte d'appello non ha verificato adeguatamente la natura della confisca disposta in primo grado (diretta o per equivalente) e non ha motivato sulla revoca; ha inoltre annullato senza rinvio le pene accessorie irrogate a FORMISANI per il reato estinto e le ha eliminate. 5) Alcune doglianze (es.: omissione di consegna scritture contabili da parte degli ex amministratori) sono state ritenute infondate perché il relativo onere probatorio grava sugli imputati e non è stato assolto. Complessivamente la sentenza è stata annullata in parte con rinvio (soprattutto per ricalcolo delle pene e per rivalutare specifici capi) e in parte senza rinvio (eliminazione pene accessorie per FORMISANI).
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n.1, legge fallimentare
Configura una disciplina speciale di 'continuazione fallimentare' che unifica ai soli fini sanzionatori reati autonomi e impedisce l'applicazione della disciplina ordinaria della continuazione dell'art. 81 c.p.; va bilanciata con le attenuanti ma non consente aumenti aggiuntivi per continuazione ordinaria.
art. 81 cod. pen.
Disciplina ordinaria della continuazione tra più reati; secondo la Cassazione non è applicabile quando opera la disciplina speciale dell'art. 219 l.f.
art. 216 legge fallimentare (n.1) - bancarotta per distrazione
La fattispecie, nella parte relativa alla distrazione, richiede dolo generico: la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori. L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile anche per la consapevolezza delle attività illecite poste in essere dall'amministratore di fatto.
art. 223 legge fallimentare
Sanziona la mancata tenuta e conservazione delle scritture; l'onere di provare che le scritture siano state consegnate al successore grava sull'amministratore cessato qualora la Procura dimostri il mancato rinvenimento.
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Rileva come norma presupposto del capo 2 (delitto tributario) dichiarato in primo grado e poi estinto per prescrizione in appello; la declaratoria di prescrizione comporta effetti sulla confisca e sulle pene accessorie che devono essere verificati.
art. 12, d.lgs. n. 74/2000
Prevede pene accessorie conseguenti alla condanna per reati tributari; tali pene accessorie devono essere revocate se il reato viene prosciolto o dichiarato estinto (anche per prescrizione) in applicazione dell'art. 20 c.p.
art. 322-ter cod. pen.
Prevede la confisca diretta o per equivalente per determinati reati; la Corte ha richiamato la necessità di accertare la natura della confisca (diretta vs per equivalente) quando la sentenza di merito dichiara l'estinzione per prescrizione.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di estinzione per prescrizione o amnistia, il giudice di appello o la Cassazione decida sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previa verifica della responsabilità; la giurisprudenza ha però chiarito che, essendo la norma avente natura anche sostanziale in relazione alla confisca per equivalente, non opera retroattivamente per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 20 cod. pen.
Stabilisce che le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali; perciò non possono essere mantenute se il reato viene prosciolto o dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando per reati fallimentari è applicabile l'art. 219 l.f. (continuazione fallimentare), non è possibile applicare l'aumento per continuazione previsto dall'art. 81 c.p.; la determinazione della pena deve seguire la disciplina speciale.
- La bancarotta per distrazione, ai fini del dolo, può essere integrata dal dolo generico e l'amministratore 'formale' può essere ritenuto responsabile anche sulla base della consapevolezza delle attività illecite dell'amministratore di fatto o per la propria partecipazione omissiva/consapevole.
- La Corte d'appello deve sempre valutare e motivare espressamente le questioni sollevate in appello che incidono sull'accertamento della responsabilità o che possano avere conseguenze civili/risarcitorie; non è sufficiente il richiamo alla decisione di primo grado quando siano proposte censure specifiche.
- Se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, le pene accessorie connesse alla condanna devono essere revocate; inoltre va attentamente verificata la natura della confisca (diretta vs per equivalente) alla luce della non retroattività di alcune norme intervenute successivamente.
- L'onere probatorio relativo alla consegna o conservazione delle scritture contabili grava sugli ex amministratori che sostengono di avere adempiuto; la Procura deve dimostrarne il mancato rinvenimento per far gravare l'onere probatorio sugli amministratori.
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