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Sentenza

Sentenza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/8621 notificato in data 6 novembre 2025. Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo che dovesse adottarsi una pronuncia conforme alla dichiarazione resa dal ricorrente. Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'adesione espressa dell'amministrazione resistente.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, notificato il 6 novembre 2025, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti e conseguenziali. Il giudizio era stato fissato per l'esame dell'istanza cautelare. In camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla definizione del gravame.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La rinuncia alla definizione del giudizio dichiarata dal ricorrente in camera di consiglio consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio, quando la dichiarazione sia idonea a manifestare la volontà di non proseguire il gravame.
  • Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando il collegio abbia previamente avvisato le parti della possibilità di tale definizione.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando l'amministrazione resistente aderisca espressamente alla compensazione richiesta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

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