Sentenza del 14/06/2017 n. 332 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Ici - Imu - Agevolazioni - Ruralità del fabbricato - Condizioni - Ici - Imu - Fabbricato adibito alla lavorazione e trasformazione deiprodotti agricoli - Ruralità - Esenzione ICI - Diniego di autotutelaper la definitività degli avvisi di accertamento -Ricorso per vizi dilegittimità del diniego - Ammissibilità - Accoglimento in applicazionedella normativa di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102/2013 - Processo - Atti impugnabili - Diniego di autotutela - Impugnabilità - Limiti e condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di autotutela relativo agli avvisi di accertamento ICI, chiedendo il riconoscimento della ruralità del fabbricato e della conseguente esenzione. La domanda di variazione catastale da D/8 a D/10 era stata presentata il 9 gennaio 2013. Il Comune riteneva che la richiesta fosse tardiva, poiché successiva al 30 settembre 2012, e che gli avvisi fossero ormai definitivi. La controversia riguardava anche l'impugnabilità del diniego di autotutela e i limiti del sindacato del giudice tributario su atti non tempestivamente impugnati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto impugnabile il diniego di autotutela, ma soltanto per verificare i vizi propri del diniego e non per riesaminare integralmente la pretesa tributaria divenuta definitiva. Nel caso concreto, tuttavia, lo ius superveniens introdotto dalla normativa di interpretazione autentica rendeva illegittimo il diniego. Il riconoscimento della ruralità decorre dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale, senza che la tardività della domanda rispetto al 30 settembre 2012 impedisca il beneficio. Poiché la domanda era stata presentata il 9 gennaio 2013, l'esenzione ICI spettava per gli anni 2009, 2010 e 2011. È stato quindi disposto l'annullamento dell'ICI contestata.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3-bis, lett. i), D.L. n. 557/1993
Rileva ai fini della qualificazione come rurali dei fabbricati strumentali alle attività agricole, inclusi quelli destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
Art. 23 D.L. n. 207/2008
Richiamato nel quadro normativo relativo al riconoscimento catastale della ruralità e ai relativi effetti fiscali.
D.L. n. 20 del 13 maggio 2011 e D.L. n. 95 del 6 luglio 2012
Richiamati in relazione alla disciplina delle dichiarazioni e delle variazioni catastali necessarie per il riconoscimento della ruralità.
Art. 2, comma 50-ter, Legge n. 102/2013
Norma di interpretazione autentica che consente di riconoscere la ruralità e il beneficio fiscale dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda di variazione catastale, anche se la domanda è stata presentata tardivamente.
Art. 19 D.P.R. n. 546/1992
La disposizione elenca gli atti impugnabili nel processo tributario, ma il diniego di autotutela è comunque impugnabile quando si contestano specifici vizi di legittimità del diniego stesso.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela tributaria può essere impugnato anche se non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 D.P.R. 546/1992, ma il ricorso deve concentrarsi sui vizi propri del diniego e non può trasformarsi in una nuova impugnazione di un avviso ormai definitivo.
- Quando una norma successiva di interpretazione autentica modifica o chiarisce retroattivamente i presupposti dell'imposizione, il giudice può verificare se il diniego di autotutela sia diventato illegittimo per effetto dello ius superveniens.
- Per i fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità può produrre effetti fiscali retroattivi fino al quinto anno antecedente alla domanda catastale, anche quando la domanda sia stata presentata oltre il termine amministrativo precedentemente previsto.
- La tardività della variazione catastale non esclude automaticamente l'agevolazione se la normativa applicabile riconosce espressamente effetti retroattivi e non collega il beneficio alla presentazione tempestiva della domanda.
- La definitività degli avvisi per mancata impugnazione non impedisce in assoluto l'autotutela, ma limita fortemente il controllo giudiziale: è necessario dimostrare l'illegittimità del diniego, non soltanto sostenere nuovamente l'erroneità dell'imposta.
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