Sentenza del 15/07/2016 n. 6248 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Atti impugnabili - Iscrizione ipotecaria - Stampata Cerved - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta è stata dichiarata inammissibile. La stampata Cerved, infatti, non costituisce un atto impugnabile nel processo tributario e, da sola, non dimostra validamente la conoscenza dell’iscrizione ipotecaria ai fini della decorrenza dei termini o dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere avuto legittima conoscenza dell’iscrizione ipotecaria soltanto tramite una visura o stampata Cerved e chiedeva quindi di poter impugnare l’atto a partire da tale conoscenza. A sostegno della propria affermazione produceva esclusivamente la stampata Cerved.
Massime di principio
- Per impugnare un’iscrizione ipotecaria occorre riferirsi a un atto formalmente impugnabile o a una prova idonea della sua notificazione o conoscenza legale.
- Una visura o stampata proveniente da banche dati private, come Cerved, non equivale normalmente all’atto amministrativo e non è sufficiente, da sola, a dimostrare la conoscenza giuridicamente rilevante dell’iscrizione.
- La mera conoscenza di fatto dell’esistenza di un’iscrizione non sempre consente di superare i requisiti processuali: è necessario provare modalità, data e contenuto della conoscenza dell’atto impugnato.
- In situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe produrre l’atto di iscrizione, la comunicazione o notificazione ricevuta, oppure documentazione ufficiale idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto.
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