Cassazione Penale, Ordinanza n. 21360/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per ricettazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di ricettazione. Nel ricorso venivano contestati: la sussistenza e la prova degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo; il diniego delle attenuanti generiche; la mancata sostituzione delle pene detentive brevi. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali motivi fossero privi di specificità, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già dedotte in appello e non adeguatamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già affrontato e disatteso le censure con argomenti logici e giuridici coerenti.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo non deve essere solo non generico, ma deve anche confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata, replicandone le specifiche argomentazioni critiche.
- La mera riproposizione in cassazione delle stesse doglianze già respinte in appello, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra difetto di specificità del motivo.
- Quando il giudice di merito abbia già esaminato in modo compiuto le censure difensive, il ricorso che le ripeta senza un effettivo confronto argomentativo è inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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