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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16512/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013 e 2014, fondati su un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva ritenuto fittizie diverse operazioni di cessione di bobine di carta e cartone, nonché di container e compattatori usati, intercorse tra la società contribuente, indicata come interposta, e altre società del comparto cartario. La CTR aveva confermato il recupero ritenendo prive di riscontri documentali le fatture, mancanti i documenti di trasporto, non provate le movimentazioni delle merci e inesistente un contratto sottostante; inoltre aveva valorizzato dichiarazioni rese da rappresentanti di alcune società coinvolte e aveva affermato che la contribuente non aveva provato la propria buona fede. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme tributarie e del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che dai profili emersi in una sentenza penale di assoluzione riguardante un soggetto terzo sarebbe risultato che le fatture non erano state emesse per frodare il fisco ma per ottenere credito bancario, con conseguente mancanza della consapevolezza della ricorrente di partecipare a una frode fiscale; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione delle norme del d.lgs. n. 74 del 2000 sulla eseguibilità della sanzione amministrativa, richiamando un precedente di legittimità e sostenendo che l'assoluzione penale, inizialmente prodotta solo nel dispositivo e poi depositata integralmente con memoria, avrebbe dovuto incidere sulla pretesa sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la ricorrente aveva fondato la censura su una sentenza penale di assoluzione che, al momento del ricorso, non era neppure stata depositata, sicché la tesi circa una finalità extratributaria delle fatture restava indimostrata; il successivo deposito non mutava la valutazione perché la sentenza riguardava un soggetto estraneo alla ricorrente e non poteva estenderne gli effetti. Inoltre la ricorrente non aveva dimostrato né l'effettiva diversa finalità del gruppo coinvolto né i rapporti con le altre società, e in ogni caso, ai fini tributari, è irrilevante che una frode fiscale persegua anche scopi extratributari quando la frode sia comunque concretamente realizzata con formazione di un credito erariale inesistente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'assoluzione penale pronunciata nei confronti di un soggetto diverso non può essere estesa alla ricorrente; di conseguenza la censura sulla sanzione amministrativa non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.

  • artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    sono invocati dalla ricorrente come norme asseritamente violate in relazione agli accertamenti fiscali emessi.

  • artt. 4, 5, 11, 24 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997

    sono richiamati dalla ricorrente nell'ambito della censura sull'imposizione accertata.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato dalla ricorrente con riguardo all'accertamento IVA.

  • art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    è evocato dalla ricorrente per sostenere che mancasse il presupposto di imposta in ragione della diversa finalità delle fatture; la Corte osserva che la frode fiscale resta rilevante ai fini tributari se concretamente realizzata.

  • artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000

    sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'ineseguibilità della sanzione amministrativa in presenza di assoluzione penale, ma la Corte esclude che tale effetto possa essere opposto dalla ricorrente sulla base di una sentenza riferita a soggetto diverso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è richiamato in relazione al deposito di memoria e documenti nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a operazioni inesistenti, la prova della fittizietà delle operazioni può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori, e il contribuente non si libera con la sola esibizione delle fatture o con la prova dei pagamenti se mancano riscontri oggettivi sulla reale movimentazione dei beni e sulla esistenza del rapporto commerciale sottostante.
  • Chi invoca in cassazione gli effetti di una sentenza penale assolutoria deve allegarne e provarne la rilevanza nel giudizio tributario; non è sufficiente richiamare una decisione non ancora depositata al momento della proposizione del ricorso.
  • Gli effetti favorevoli di una sentenza penale non possono essere automaticamente estesi a soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali la decisione è stata pronunciata, salvo specifica base normativa o prova della coincidenza soggettiva e fattuale rilevante.
  • Ai fini tributari è irrilevante che una frode fiscale sia stata perseguita anche per finalità extratributarie, quando la frode sia comunque stata concretamente realizzata e abbia determinato la formazione di un credito erariale inesistente.
  • La deduzione relativa all'ineseguibilità della sanzione amministrativa in ragione di un'assoluzione penale richiede la verifica dell'identità del fatto e della riferibilità soggettiva della decisione penale al soggetto sanzionato; in mancanza, la censura non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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