Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 212 del 17.01.2025, resa dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro nel procedimento n. 9749/2024 R.G., passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 212 del 17 gennaio 2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato l'11 giugno 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. Sebbene la pronuncia fosse stata notificata al Ministero il 20 gennaio 2025 e nonostante i solleciti, da ultimo del 3 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 6 novembre 2025, quando era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era costituito da una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione, e che persisteva l'inadempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro omnicomprensivi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile perché, alla data della sua notificazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e permane l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi conformativi o satisfattivi derivanti dal titolo.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso per ottemperanza può essere proposto, in presenza degli altri presupposti, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dall'origine un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi dopo l'inutile decorso di tale termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.