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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 25/05/2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna. E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202511041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. La domanda amministrativa risulta presentata l'8 giugno 2024, mentre l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e la scadenza del termine previsto dalla normativa generale e speciale, individuato complessivamente in un massimo di 120 giorni, considerando anche il termine per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni. Ha chiesto inoltre la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell'obbligo di provvedere, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, a fronte dell'istanza presentata l'8 giugno 2024, il termine era decorso senza che l'Amministrazione dimostrasse l'adozione della decisione finale; è stato quindi accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, anche in considerazione del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'Amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza fa capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede un termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di cui al comma 2, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina unionale di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 206/2007.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha attribuito al Ministero dell'Istruzione la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso fanno sorgere l'obbligo dell'autorità competente di provvedere e integrano il silenzio-inadempimento.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • La circostanza che il procedimento amministrativo appartenga a una categoria massiva può giustificare l'assegnazione giudiziale di un termine di 120 giorni per la conclusione, senza escludere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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