Cassazione Penale, Ordinanza n. 13227/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse non consentito in sede di legittimità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ma reiterava censure già proposte e disattese nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 187 del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che la sua responsabilità era stata riconosciuta pur essendosi egli trovata unicamente all'interno di un'autovettura in sosta. La Corte di cassazione ha rilevato tuttavia che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riprodurre le stesse doglianze già formulate con l'atto di appello e già motivatemente respinte, senza una critica argomentata specifica rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva solo che le doglianze sul punto non sono state formulate con un motivo ammissibile in cassazione.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, se già disattese, non integra una critica argomentata e determina l'inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a lamentare genericamente carenze o illogicità della motivazione senza indicare specifiche ragioni di diritto e concreti elementi di fatto idonei a confutare la decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato: se tale funzione viene meno per difetto di specificità del motivo, il ricorso è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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