Cassazione Penale, Ordinanza n. 09531/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato tributario di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Deduceva formalmente violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, ma senza articolare specifiche ragioni di diritto né indicare concreti elementi di fatto a sostegno del petitum. La Corte rileva che il ricorso si risolveva in una richiesta apodittica di annullamento, priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e priva di specifici profili di censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità dei motivi, ritenendo violato l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. La genericità integra causa di inammissibilità ex art. 591, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Indica il reato tributario oggetto di condanna nei gradi di merito; il testo non ne sviluppa il contenuto precettivo, limitandosi a richiamarlo come titolo di reato contestato.
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro assenza determina genericità dei motivi.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso comporta inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e autosufficiente: non è sufficiente chiedere l'annullamento della sentenza senza indicare le ragioni giuridiche e fattuali dell'errore denunciato.
- La mera affermazione apodittica di violazione di legge, non accompagnata da un confronto con la motivazione della decisione impugnata, integra genericità dei motivi e quindi inammissibilità del ricorso.
- La mancata osservanza del requisito di specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., è causa tipica di inammissibilità ex art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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