Cassazione Penale, Sentenza n. 2529/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva assolto Vincenzo Bertè ritenendo sussistente un ne bis in idem tra il capo B (incendio doloso) del presente procedimento e il capo A del procedimento n. 445/2020 R.G.T. (originariamente contestato come incendio colposo). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato la sussistenza dell'identità tra le due ipotesi di reato, sostenendo che incendio doloso e colposo tutelano beni giuridici differenti e che le due azioni penali derivavano da sviluppi investigativi e contesti probatori diversi
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che le condotte materiali e gli elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità), nonché tempo, luogo e persona, fossero sovrapponibili: l'episodio incendiario si era svolto in un'unica sequenza a Mortara il 6 settembre 2017. Inoltre il pubblico ministero nel procedimento n. 445/2020 aveva modificato l'originaria contestazione da incendio colposo a incendio doloso ai sensi dell'art. 516 c.p.p., confermando l'identità delle fattispecie. Pertanto sussisteva identità processuale ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e la decisione del Tribunale è stata confermata
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Il riferimento è all'identità processuale: per 'medesimo fatto' occorre valutare condotta, evento e nesso causale, con riguardo a circostanze di tempo, luogo e persona; la norma è stata interpretata come ostativa a una seconda esercitazione dell'azione penale quando sussiste tale identità
art. 516 cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero la modifica dell'imputazione; nel caso di specie la modifica da incendio colposo a incendio doloso ha attestato la sovrapponibilità delle fattispecie tra i due procedimenti
artt. 423 e 425 cod. pen.
Norme incriminatrici richiamate per qualificare il fatto come incendio; la Corte osserva che, pur trattandosi di diverse qualificazioni (doloso/colposo), se la ricostruzione fattuale è identica la diversa etichettatura non esclude l'identità del fatto
Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)
Giurisprudenza di riferimento che definisce il criterio della corrispondenza storico-naturalistica per valutare l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem (tutti gli elementi costitutivi e circostanze di tempo, luogo e persona)
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si verifica quando le contestazioni corrispondono nella configurazione storico-naturalistica: stessa condotta, stesso evento, stesso nesso di causalità e coincidenza di tempo, luogo e persone
- La diversa qualificazione giuridica (es. doloso vs colposo) non esclude automaticamente la pluralità di reati: occorre confrontare concretamente gli elementi materiali. Se la ricostruzione fattuale è la stessa, si tratta dello stesso fatto
- La modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. può essere indice rilevante dell'identità delle fattispecie tra procedimenti diversi
- La presenza di procedimenti distinti o di indagini svoltesi in tempi e contesti differenti non impedisce l'applicazione del ne bis in idem se è dimostrata la sovrapponibilità degli elementi costitutivi del fatto
- Per decidere in casi analoghi è necessario acquisire e confrontare gli atti dei procedimenti (descrizione della condotta, prova dell'evento, soggetti coinvolti, data e luogo) per verificare l'identità storico-naturalistica del fatto
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