Cassazione Civile, Ordinanza n. 31996/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di sgravio relativa a 55 cartelle di pagamento. La contribuente sosteneva, in sintesi, la mancanza della sequenza procedimentale prevista dalla legge, la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e, comunque, la prescrizione dei crediti. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle e affermando che le eccezioni di prescrizione e decadenza avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle e non tramite domanda di autotutela. In appello, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del gravame perché i motivi non colpivano le rationes decidendi della sentenza di primo grado. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancato apprezzamento della specificità dei motivi di appello e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nell'atto di appello erano state svolte censure sufficienti, anche se sinteticamente formulate nel loro titolo e poi sviluppate nel corpo dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva depositato l'atto di appello né ne aveva trascritto i passaggi rilevanti nel ricorso, impedendo così alla Corte il controllo sulla denunciata erroneità della CTR. In ogni caso, ha giudicato i motivi infondati, osservando che le argomentazioni dell'appellante non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza di primo grado, fondate sulla regolare notifica delle cartelle e sulla mancata loro impugnazione. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
I motivi di appello devono essere specifici e idonei a censurare le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Chi censura la valutazione di un atto o documento deve indicarne specificamente il contenuto o trascriverlo nel ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'atto o documento richiamato deve essere prodotto o comunque specificamente indicato nei termini richiesti per il controllo di legittimità.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente come fonte della dedotta decadenza dell'azione di riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi censura la valutazione di un atto processuale o di un documento deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- L'appello è inammissibile quando i motivi non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non introducono una critica effettiva alle ragioni poste a base della decisione.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza riferite a cartelle di pagamento regolarmente notificate non possono essere utilmente veicolate, secondo la ricostruzione seguita nella decisione, tramite una mera istanza di autotutela, se non mediante impugnazione dell'atto presupposto nei modi e termini di legge.
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