Ordinanza n. 3021/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 20 ottobre 2025 (prot. 23/1-91.2016 prot. R) della Legione Carabinieri Lazio - Reparto Scorte e Sicurezza di Roma, notificato in data 30 ottobre 2025, con il quale è stato comunicato che in data “14 ottobre 2025 la Prefettura di Roma ha partecipato che l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (U.C.I.S.) ha disposto la revoca del dispositivo di protezione” a decorrere dal 31 ottobre 2025; - dell'ignoto presupposto provvedimento dell'UCIS con il quale è stata disposta la revoca del dispositivo di protezione, corrispondente al 4^ livello; - tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell'interesse della ricorrente al mantenimento della misura di protezione della tutela di quarto livello, “tutela su auto non protetta”, su tutto il territorio nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Legione Carabinieri Lazio comunicante la revoca, da parte dell'UCIS, del dispositivo di protezione di quarto livello
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Legione Carabinieri Lazio con cui le è stata comunicata la revoca, disposta dall'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale, del dispositivo di protezione corrispondente al quarto livello, consistente nella tutela su auto non protetta sull'intero territorio nazionale. Sono stati altresì impugnati l'ignoto provvedimento presupposto dell'UCIS e gli atti antecedenti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l'istruttoria già disposta con una precedente ordinanza non era stata eseguita, poiché l'Amministrazione aveva depositato documentazione cartacea senza fornire quanto richiesto. Ha quindi reiterato l'ordine istruttorio, assegnando all'Amministrazione un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per adempiere. Ha fissato la prosecuzione del giudizio all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Nelle more della definizione del giudizio ha confermato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato già disposta con la precedente ordinanza. La decisione non definisce il merito della controversia. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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