Sentenza n. 2667/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, abbia soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha determinato il soddisfacimento della pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento, ma non equivale al rilascio del visto né predetermina l'esito della successiva valutazione amministrativa.
- Quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli dopo la proposizione dell'azione avverso il silenzio e il ritardo antecedente non risulta particolarmente esteso, le spese di lite possono essere compensate, ferma la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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