Ordinanza n. 860/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7356/2025, resa tra le parti, con la quale sono stati annullati gli atti impugnati dal Comune di Caserta (la nota prot. n. 13716 del 21.6.2022, con cui il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha espresso parere negativo sul progetto del Comune di Caserta per la realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno in Caserta alla località Ponteselice via E. Mattei; la nota prot. n. 11393 del 24.5.2022, recante preavviso di diniego in relazione al progetto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 7356/2025, che aveva annullato il parere negativo della Soprintendenza e il preavviso di diniego relativi al progetto di un impianto di compostaggio con recupero di biometano
Esito
Favorevole al resistente (comune appellato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva annullato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sul progetto del Comune di Caserta per la realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 tonnellate annue, nonché il precedente preavviso di diniego. In via incidentale, gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento sia al fumus boni iuris sia al periculum in mora. Quanto al fumus, la questione centrale riguarda gli effetti giuridici del ritardo della Soprintendenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004; sul punto il giudice rileva l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti. Quanto al periculum, gli appellanti hanno prospettato esigenze cautelari ritenute generiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. Sotto il profilo del fumus boni iuris, la presenza di orientamenti giurisprudenziali differenti sugli effetti del ritardo della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 rende necessaria una verifica approfondita nella fase di merito e non consente, allo stato cautelare, di ravvisare i presupposti per la sospensione. Sotto il profilo del periculum in mora, le esigenze prospettate dall'amministrazione appellante sono state ritenute generiche e pertanto inidonee a giustificare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel giudizio di appello; sulla base di tale disposizione è stata esaminata la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Rileva con riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica e agli effetti giuridici del ritardo della Soprintendenza, questione rimessa all'approfondimento della fase di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla questione decisiva può impedire di ravvisare, allo stato degli atti, un fumus boni iuris sufficiente a sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, imponendo l'approfondimento nella fase di merito.
- La domanda cautelare deve allegare esigenze concrete e specifiche sotto il profilo del periculum in mora; prospettazioni generiche non sono idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia di una sentenza.
- Quando il fumus richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e il periculum non è adeguatamente dimostrato, l'istanza cautelare deve essere respinta, con rinvio della regolazione delle spese alla definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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