Sentenza n. 384/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza per un impianto agrivoltaico da circa 80 MWp, nonché i pareri presupposti e il successivo provvedimento ARPAE di inammissibilità e archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo di VIA, comprensivo della valutazione di incidenza, relativo a un impianto agrivoltaico innovativo con opere connesse, sostenendo che il MASE avrebbe aderito acriticamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura senza svolgere un’autonoma ponderazione degli interessi coinvolti e senza considerare adeguatamente l’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili. Sono stati dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina VIA, del d.lgs. n. 387/2003, del d.lgs. n. 199/2021, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, massima diffusione delle fonti rinnovabili e dissenso costruttivo, nonché sviamento e disparità di trattamento. La ricorrente ha inoltre lamentato la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio, degli obblighi partecipativi e del preavviso di rigetto, contestando la mancata richiesta di integrazioni documentali e la mancata possibilità di superare le criticità mediante prescrizioni. Nel merito ha censurato le valutazioni relative all’idoneità dell’area, alla biodiversità, ai corridoi ecologici tra siti Natura 2000, al paesaggio, ai beni culturali e archeologici, agli impatti cumulativi, alle terre e rocce da scavo, alle alternative localizzative e all’applicazione della disciplina regionale sull’occupazione del suolo. Ha infine dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento ARPAE di inammissibilità e archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima l’esclusione del preavviso di rigetto, espressamente non applicabile ai procedimenti di VIA ai sensi dell’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Ha escluso anche la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio, poiché le criticità rilevate non erano meramente formali o documentali, ma sostanziali e riguardavano la lacunosità dello studio di impatto, l’assenza di adeguate alternative localizzative, l’insufficiente analisi degli impatti sulla biodiversità e sui corridoi ecologici, gli impatti cumulativi, le terre e rocce da scavo e altri profili progettuali. Il cosiddetto dissenso costruttivo non è stato ritenuto applicabile alla procedura VIA in quanto istituto proprio della conferenza di servizi e, comunque, non avrebbe imposto la formulazione di soluzioni correttive in presenza di criticità superabili solo mediante una radicale modifica del progetto. Il giudice ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella VIA, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria. Ha ritenuto adeguatamente motivati i pareri della Commissione Tecnica e del Ministero della Cultura, fondati su una pluralità di elementi convergenti: collocazione dell’impianto in un contesto paesaggistico e storico di pregio, interferenza con beni culturali e archeologici, alterazione dei corridoi ecologici tra siti Natura 2000, impatto visivo e paesaggistico, inadeguatezza delle mitigazioni, criticità del reticolo idrico e lacune nella valutazione degli impatti cumulativi e delle alternative localizzative. Il decreto VIA è stato ritenuto legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo ai pareri tecnici, considerato che la Commissione Tecnica predispone lo schema di provvedimento e che il provvedimento ministeriale può recepirne le risultanze. Quanto alle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, il TAR ha affermato che tale qualificazione non comporta l’automatica approvazione del progetto: il bilanciamento concreto degli interessi deve avvenire nel procedimento, sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione rafforzata, potendo l’idoneità legislativa essere superata in ragione delle caratteristiche specifiche del sito e del progetto. La carenza delle localizzazioni alternative è stata ritenuta particolarmente significativa perché impediva una compiuta ponderazione degli interessi paesaggistici e ambientali. Le censure sulla disciplina regionale sono state ritenute inconferenti o inammissibili, non essendo stato ancora esercitato il relativo potere nell’ambito dell’autorizzazione unica, poi archiviata per la VIA negativa. Il provvedimento ARPAE è stato confermato perché adottato come conseguenza del giudizio negativo di compatibilità ambientale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006
Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di VIA e di valutazione di incidenza richiamati dalla disposizione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali
Il soccorso istruttorio non opera quando le carenze sono sostanziali e incidono sulla possibilità stessa di valutare la compatibilità ambientale, anziché riguardare meri profili formali o documentali.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
La disposizione disciplina il contenuto della valutazione VIA e non introduce una disciplina speciale del soccorso istruttorio.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
la Commissione ... si esprime ... predisponendo lo schema di provvedimento di VIA
Il decreto VIA può richiamare per relationem il parere della Commissione Tecnica, che svolge l’istruttoria tecnica e predispone lo schema di provvedimento, purché il documento richiamato sia puntualmente identificato e adeguatamente motivato.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La qualificazione di un’area come idonea per impianti da fonti rinnovabili costituisce una linea di indirizzo normativa, ma non determina l’automatica compatibilità del singolo progetto; la concreta localizzabilità deve essere verificata nel procedimento mediante istruttoria e ponderazione degli interessi.
art. 20, comma 7, d.lgs. 199/2021
La mancata inclusione di un’area tra quelle legislativamente qualificate come idonee non consente, da sola, di dichiararla non idonea; nel caso concreto, tuttavia, la valutazione negativa può fondarsi su specifiche e motivate caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Allegato VII, Parte II, punto 2, d.lgs. 152/2006
Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto ... relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all’ubicazione, alle dimensioni e alla portata ... compresa l’alternativa zero
Lo studio di impatto ambientale deve esaminare e comparare le principali alternative ragionevoli, comprese quelle localizzative e l’alternativa zero; l’omissione di tale analisi può impedire la corretta ponderazione degli interessi.
art. 12, commi 1, 3 e 4-bis, d.lgs. 387/2003
Il carattere di pubblica utilità e la possibilità di variante agli strumenti urbanistici comunali non escludono la verifica della compatibilità del progetto con la pianificazione territoriale sovracomunale e con i valori paesaggistici e ambientali.
art. 10, d.lgs. 152/2006
La valutazione di incidenza deve essere coordinata con la VIA e deve considerare gli effetti del progetto sui siti Natura 2000.
art. 6 della direttiva 92/43/CEE
Lo screening di incidenza deve considerare con rigore gli impatti diretti, indiretti, cumulativi e a lungo termine sugli habitat e sulle specie protette dei siti Natura 2000.
D.P.R. 357/1997
La valutazione di incidenza deve analizzare gli effetti del progetto sulle aree Natura 2000, sugli habitat e sulle specie protette, inclusi gli effetti indiretti e cumulativi.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché le censure riferite alla futura applicazione della disciplina regionale nell’autorizzazione unica sono state ritenute inconferenti o inammissibili.
Massime di principio
- La qualificazione legislativa di un’area come idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta l’automatica approvazione del singolo progetto né esclude la valutazione negativa di impatto ambientale: l’idoneità opera come linea di indirizzo e deve essere coordinata, nel procedimento concreto, con la tutela paesaggistica, ambientale, culturale e della biodiversità.
- Nella VIA l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione complessiva degli impatti e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati; il giudice amministrativo può verificare completezza dell’istruttoria, logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sulle alternative localizzative o progettuali.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto quando le carenze progettuali sono sostanziali e impediscono una valutazione attendibile della compatibilità ambientale, riguardando elementi essenziali quali le alternative localizzative, gli impatti sulla biodiversità, gli effetti cumulativi o la descrizione delle opere e delle movimentazioni.
- Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di VIA e di valutazione di incidenza ricadenti nell’ambito dell’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
- Il dissenso costruttivo non impone all’amministrazione di individuare prescrizioni o soluzioni alternative quando le criticità del progetto sono sostanziali e superabili soltanto mediante una radicale modifica progettuale; inoltre, il relativo principio non costituisce parametro generale della procedura VIA al di fuori del modulo della conferenza di servizi.
- Il provvedimento VIA può essere motivato per relationem mediante il puntuale richiamo ai pareri tecnici della Commissione competente e dell’autorità di tutela, quando tali atti siano specificamente individuati, adeguatamente istruiti e contengano una motivazione autonoma, articolata e coerente sulle ragioni dell’incompatibilità ambientale.
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