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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3206/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), contestando: 1) la mancata prova certa dell'identità dell'autore e del personal computer utilizzato, per cui l'accesso non sarebbe incontestabilmente attribuibile a lui; inoltre l'operazione sarebbe stata priva di effetto concreto perché i file cancellati erano solo riepiloghi cartacei; 2) la mancata sussistenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter, perché la banca dati non sarebbe di "interesse pubblico" in quanto non destinata a una collettività indifferenziata; 3) la mancata qualificazione come "incaricato di pubblico servizio" (secondo comma, n.1) essendo egli un mero collaboratore e non essendovi prova di violazione di specifici doveri connessi alla funzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: sul primo motivo il ricorso è inammissibile per carenza di specificità: l'uso delle credenziali personali dell'imputato, accertato in fatto, è elemento sufficiente a ricollegare l'accesso al D'Andrea; l'assenza di identificazione del PC è irrilevante se non sussistono elementi concreti che dimostrino l'uso delle credenziali da parte di terzi; il dubbio invocato deve essere ancorato a riscontri processuali e non può restare congetturale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la banca dati è strumentale alla gestione di tributi rivolti alla generalità dei contribuenti e rientra pertanto tra i sistemi di "interesse pubblico" ai fini dell'aggravante. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: il fatto che l'imputato avesse conservato le credenziali dopo la cessazione delle funzioni, accertato in sede di merito, rende applicabile la fattispecie aggravata e la qualificazione come incaricato di pubblico servizio; va inoltre valutato l'effetto concreto della condotta sul bene tutelato. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    secondo comma, n. 1; terzo comma

    La norma punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici; il secondo comma rileva le circostanze aggravanti connesse alla qualifica dell'autore (es. incaricato di pubblico servizio) e il terzo comma prevede aggravanti quando il sistema è di 'interesse pubblico'. La Corte ha interpretato la banca dati tributaria come sistema di interesse pubblico e ha ritenuto applicabile l'aggravante quando l'autore conserva credenziali e accede indebitamente.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Il 'dubbio ragionevole' deve essere fondato su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali e non su mere ipotesi congetturali; la Cassazione ha rigettato la doglianza che si basava su un'ipotesi non supportata da elementi probatori.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte alla pronuncia di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevanza solo procedurale nella vicenda.

Massime di principio

  • L'uso accertato delle credenziali personali è elemento probatorio molto rilevante per l'attribuzione di un accesso informatico: l'assenza di identificazione del singolo dispositivo (PC) non invalida di per sé l'attribuzione, salvo elementi concreti che dimostrino l'uso delle credenziali da parte di terzi.
  • La circostanza aggravante prevista dall'art. 615-ter, terzo comma, si applica quando il sistema informatico è strumentale a servizi o risorse destinate a una collettività indifferenziata (es. gestione di tributi), anche se i singoli file possono essere riepiloghi o report: rileva la funzione pubblica e la possibilità di recare pregiudizio all'interesse collettivo.
  • La qualifica dell'autore come 'incaricato di pubblico servizio' può trovare applicazione anche se la persona ha cessato formalmente le funzioni, quando abbia conservato la disponibilità di credenziali/strumenti che consentono l'accesso: il giudice deve valutare l'effettiva lesione o messa in pericolo dell'interesse pubblico tutelato.
  • Per contestare efficacemente una attribuzione di accesso abusivo è necessario offrire elementi probatori concreti che rendano plausibile, oltre che possibile, l'ipotesi alternativa (es. uso delle credenziali da parte di terzi); mere congetture non bastano a creare il 'dubbio ragionevole'.
  • In contenziosi su accessi informatici, la valutazione del danno o dell'utilità pratica dell'operazione (es. se la cancellazione ha effetti concreti) può riguardare la quantificazione delle conseguenze ma non necessariamente l'accertamento dell'abuso quando l'accesso e l'alterazione dei dati siano pacifici.

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