Cassazione Penale, Sentenza n. 3206/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), contestando: 1) la mancata prova certa dell'identità dell'autore e del personal computer utilizzato, per cui l'accesso non sarebbe incontestabilmente attribuibile a lui; inoltre l'operazione sarebbe stata priva di effetto concreto perché i file cancellati erano solo riepiloghi cartacei; 2) la mancata sussistenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter, perché la banca dati non sarebbe di "interesse pubblico" in quanto non destinata a una collettività indifferenziata; 3) la mancata qualificazione come "incaricato di pubblico servizio" (secondo comma, n.1) essendo egli un mero collaboratore e non essendovi prova di violazione di specifici doveri connessi alla funzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: sul primo motivo il ricorso è inammissibile per carenza di specificità: l'uso delle credenziali personali dell'imputato, accertato in fatto, è elemento sufficiente a ricollegare l'accesso al D'Andrea; l'assenza di identificazione del PC è irrilevante se non sussistono elementi concreti che dimostrino l'uso delle credenziali da parte di terzi; il dubbio invocato deve essere ancorato a riscontri processuali e non può restare congetturale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la banca dati è strumentale alla gestione di tributi rivolti alla generalità dei contribuenti e rientra pertanto tra i sistemi di "interesse pubblico" ai fini dell'aggravante. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: il fatto che l'imputato avesse conservato le credenziali dopo la cessazione delle funzioni, accertato in sede di merito, rende applicabile la fattispecie aggravata e la qualificazione come incaricato di pubblico servizio; va inoltre valutato l'effetto concreto della condotta sul bene tutelato. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
secondo comma, n. 1; terzo comma
La norma punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici; il secondo comma rileva le circostanze aggravanti connesse alla qualifica dell'autore (es. incaricato di pubblico servizio) e il terzo comma prevede aggravanti quando il sistema è di 'interesse pubblico'. La Corte ha interpretato la banca dati tributaria come sistema di interesse pubblico e ha ritenuto applicabile l'aggravante quando l'autore conserva credenziali e accede indebitamente.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Il 'dubbio ragionevole' deve essere fondato su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali e non su mere ipotesi congetturali; la Cassazione ha rigettato la doglianza che si basava su un'ipotesi non supportata da elementi probatori.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte alla pronuncia di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevanza solo procedurale nella vicenda.
Massime di principio
- L'uso accertato delle credenziali personali è elemento probatorio molto rilevante per l'attribuzione di un accesso informatico: l'assenza di identificazione del singolo dispositivo (PC) non invalida di per sé l'attribuzione, salvo elementi concreti che dimostrino l'uso delle credenziali da parte di terzi.
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 615-ter, terzo comma, si applica quando il sistema informatico è strumentale a servizi o risorse destinate a una collettività indifferenziata (es. gestione di tributi), anche se i singoli file possono essere riepiloghi o report: rileva la funzione pubblica e la possibilità di recare pregiudizio all'interesse collettivo.
- La qualifica dell'autore come 'incaricato di pubblico servizio' può trovare applicazione anche se la persona ha cessato formalmente le funzioni, quando abbia conservato la disponibilità di credenziali/strumenti che consentono l'accesso: il giudice deve valutare l'effettiva lesione o messa in pericolo dell'interesse pubblico tutelato.
- Per contestare efficacemente una attribuzione di accesso abusivo è necessario offrire elementi probatori concreti che rendano plausibile, oltre che possibile, l'ipotesi alternativa (es. uso delle credenziali da parte di terzi); mere congetture non bastano a creare il 'dubbio ragionevole'.
- In contenziosi su accessi informatici, la valutazione del danno o dell'utilità pratica dell'operazione (es. se la cancellazione ha effetti concreti) può riguardare la quantificazione delle conseguenze ma non necessariamente l'accertamento dell'abuso quando l'accesso e l'alterazione dei dati siano pacifici.
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