Cassazione Penale, Sentenza n. 48784/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/11/2022 che aveva confermato la condanna (rito abbreviato) per reati previstosagli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 nn.4 e 5 c.p.: per ACUNA motivo unico di ricorso: contestazione della valutazione della recidiva (si duole che la recidiva sia stata ritenuta sussistente sulla base del solo dato formale dei precedenti senza valutare il rapporto tra precedenti e fatti). Per PADILLA due motivi: (1) violazione di legge per l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso procedibile a querela il reato; siccome una delle persone offese non avrebbe presentato querela, ne deriverebbe l'improcedibilità di quella parte della condanna; (2) doglianza sulla mancata valutazione delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In dettaglio: per ACUNA la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione alla rilevanza della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), valutando i precedenti come sintomatici di pericolosità e dunque non censurabile la valutazione. Per PADILLA le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il bilanciamento ritenendo che le aggravanti e la gravità del fatto non consentissero una riduzione della pena prevalente. Sulla questione della procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022): la Corte ha ritenuto che la modifica normativa non imponga l'applicazione retroattiva automatica quando, prima della riforma, si sia già formato un giudicato sostanziale o quando il ricorso sia inammissibile; l'operatività retroattiva della nuova procedibilità richiede che il procedimento sia ancora pendente e che il ricorso sia ammissibile (cioè che non sia stato formazione del giudicato sostanziale). Nel caso di specie una delle persone offese (Maria Rita Porfiri) aveva comunque sporto querela il 17/11/2020; per l'altra (Rossana Pinto) non risultò querela nei termini, ma la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la mancata querela rispetto alla richiesta di applicazione della procedibilità sopravvenuta. Conseguenze pratiche: ricorsi dichiarati inammissibili, confermata la condanna di anni 1 e mesi 4 di reclusione e C 300,00 di multa per ciascuno (pena derivata dalla conferma della sentenza di appello), condanna alle spese processuali e obbligo per ciascun ricorrente di versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamato come norma collegata alla responsabilità concorrente e alle aggravanti rilevanti nella fattispecie; utilizzato nell'assetto delle circostanze soggettive
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato
art. 624 cod. pen.
Norma riferita al reato principale contestato (reato contro il patrimonio); modificata nel suo comma 3 dal d.lgs. n.150/2022 in tema di procedibilità
art. 625 nn. 4 e 5 cod. pen.
Aggravanti del delitto contestato; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione della gravità e offensività delle condotte in relazione a tali aggravanti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità (introducendo la procedibilità a querela per taluni reati). La Corte ha stabilito che l'applicazione retroattiva della nuova procedibilità è subordinata alla mancata formazione del giudicato sostanziale e all'ammissibilità del ricorso dinanzi alla Cassazione
art. 129 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere officioso di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità; la Corte ha precisato che l'esercizio di tale potere è subordinato all'esistenza di un rapporto di impugnazione valido (ricorso ammissibile) e alla pendenza del procedimento
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai motivi di ricorso in Cassazione (lett. b per violazione di legge, lett. c per vizi motivazionali); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Precedente giurisprudenziale fondamentale per il Collegio: stabilisce che la declaratoria di inammissibilità ha natura ricognitiva e che le innovazioni normative che introducono procedibilità a querela possono trovare applicazione retroattiva solo se il giudicato sostanziale non si è formato e il ricorso non è inammissibile
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede motivazione specifica; il giudice deve valutare fattori quali natura dei reati, gravità, omogeneità e distanza temporale dei precedenti per accertare la pericolosità sociale
- Le attenuanti generiche, se già riconosciute, possono essere neutralizzate dal giudice nel bilanciamento con aggravanti quando la gravità del fatto renda inadeguata una riduzione della pena oltre la mediana della cornice edittale
- La modifica del regime di procedibilità (introduzione della procedibilità a querela) non opera automaticamente nei confronti di sentenze per le quali si è formato un giudicato sostanziale o quando il ricorso è inammissibile; l'applicazione retroattiva richiede che il procedimento sia ancora pendente e che sia stato proposto un ricorso ammissibile
- L'art. 129 c.p.p. conferisce al giudice poteri officiosi rispetto alla mancanza di procedibilità, ma l'esercizio di tali poteri è condizionato all'esistenza di un valido rapporto di impugnazione e alla pendenza del procedimento
- In sede di Cassazione, la mancata proposizione della querela sopravvenuta non può essere fatta valere attraverso un ricorso inammissibile: l'inammissibilità paralizza i poteri di verifica della Corte circa le condizioni di procedibilità
- Per contestare la valutazione della recidiva o il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti occorre proporre motivi autosufficienti e specifici; censure generiche sulla mancanza di valutazione sono destinate all'inammissibilità o al rigetto
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