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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32341/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la revisione parziale del classamento catastale di quattro unità immobiliari site in Roma, disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, con rideterminazione di categoria, classe e rendita. La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento catastale; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello, ritenendo i provvedimenti illegittimi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c. Sosteneva che gli avvisi fossero sufficientemente motivati, perché indicavano i presupposti della revisione, le caratteristiche dell'unità immobiliare, le unità di riferimento e il quadro valutativo della microzona; la motivazione poteva richiamare gli atti generali relativi alla determinazione delle microzone censuarie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto dell'Amministrazione, affermando che, in caso di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve sì indicare il presupposto della significativa variazione del rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona, ma deve anche spiegare in concreto le ragioni per cui tale mutamento incida sulla specifica unità immobiliare, con riferimento ai suoi caratteri edilizi e ai criteri comparativi adottati per categoria, classe e rendita. Nel caso concreto, la motivazione era limitata ai soli presupposti generali del riclassamento e non conteneva l'esplicitazione necessaria dei criteri di stima relativi al singolo immobile; è stato quindi confermato l'annullamento degli avvisi da parte del giudice di merito. Le spese di legittimità sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali sopravvenute; è stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    la revisione parziale del classamento è ammessa quando nella microzona vi sia uno significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ma l'atto deve comunque motivare l'incidenza sul singolo immobile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito; la Corte ha concentrato il ragionamento sull'obbligo di motivazione dell'atto catastale.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    richiamato come parte del sistema normativo di classificazione e attribuzione della rendita catastale.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7

    le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale assumono rilievo nella motivazione e nella comparazione per il classamento; la classe riflette il livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità nella microzona.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    richiamato per il criterio della stima comparativa e dell'unità tipo.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 63

    richiamato per il criterio della prevalenza nel classamento delle unità abitative, che impone di considerare le specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive.

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    richiamato nel sistema di attribuzione del classamento e della rendita catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato alla ricorrente, perché l'amministrazione dello Stato è esentata dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto della procedura è dato dalla significativa variazione del rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona, ma ciò non esonera l'Ufficio dall'obbligo di motivare anche la concreta incidenza di tale variazione sulla singola unità immobiliare.
  • La motivazione dell'avviso di riclassamento deve essere rigorosa e deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni specifiche della nuova categoria, classe e rendita attribuite al proprio immobile; non è sufficiente il solo richiamo ai presupposti generali della revisione diffusa.
  • Nel classamento catastale rilevano, oltre al fattore posizionale della microzona, anche le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e i criteri comparativi adottati dall'Amministrazione; tali elementi devono emergere dall'atto quando si attribuisce una nuova rendita.
  • Quando la giurisprudenza si consolida nel corso del giudizio su un tema oggetto di oscillazioni interpretative, la Corte può compensare le spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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