Cassazione Penale, Sentenza n. 21992/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per favoreggiamento personale (capo B) e la rideterminazione della pena, affermando la rilevanza probatoria di intercettazioni telefoniche (16 dicembre 2015) e di una registrazione in presenza (file "Voce 012") estrapolata dal cellulare di un terzo (Francesco Piscitello). Il ricorrente denunciava: 1) utilizzabilità indebita delle intercettazioni disposte in altro procedimento e autorizzate per fatto diverso, non connesso, violando l'art. 270 c.p.p.; 2) mancata opponibilità e omesso avviso circa l'estrazione/trascrizione del file audio e conseguente nullità/usabilità del file; 3) insufficienza e vizio della motivazione circa l'attribuzione della voce al ricorrente nella registrazione (assenza di perizia fonica o di altri elementi probatori che giustifichino l'identificazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. In particolare: - Ha accolto in parte i rilievi del ricorrente ritenendo errato il principio adottato dalla Corte territoriale circa la qualificazione delle intercettazioni telefoniche del 16 dicembre 2015 come "corpo del reato": tali conversazioni non esaurivano in sé la fattispecie criminosa e quindi erano soggette ai limiti di utilizzazione dell'art. 270 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità nel procedimento (salvo casi di obbligatorietà di arresto in flagranza). - Ha invece ritenuto infondata l'eccezione sull'inutilizzabilità del file audio "Voce 012" registrato da un partecipante (Piscitello), confermando che le registrazioni effettuate da un soggetto parte della conversazione possono avere valore probatorio e che l'estrazione del file è attività ripetibile, perciò l'omesso avviso non rende automaticamente inutilizzabile il file. - Tuttavia, avendo escluso la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche antecedenti, la Corte ha ritenuto che manchi nella motivazione della sentenza impugnata una base logica e probatoria adeguata per attribuire la voce nella registrazione al ricorrente; da ciò è derivata la necessità di annullare con rinvio per colmare le lacune istruttorie e motivazionali, anche eventualmente mediante ulteriori attività istruttorie.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Limita l'utilizzo di intercettazioni disposte per altri procedimenti; le conversazioni possono essere utilizzate fuori da tali limiti solo se costituiscono il "corpo del reato" (ossia esauriscono in sé la fattispecie incriminatrice).
art. 12 cod. proc. pen.
Riguarda la connessione tra procedimenti; qui è stato invocato per sostenere che le intercettazioni autorizzate per fatto diverso non erano connesse al procedimento in esame.
art. 378 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (citata nel quadro fattuale); la valutazione della prova doveva riguardare la sussistenza degli elementi di tale fattispecie.
Sezioni Unite, orientamento su "corpo del reato" (cit. sent. Floris n. 32697/2014)
Principio giurisprudenziale richiamato: la registrazione è "corpo del reato" solo se la comunicazione registrata integra in sé il reato (es. dichiarazioni che costituiscono direttamente un illecito), non quando costituisce mera prova di condotte reali svolte altrove.
art. 235 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concetto di corpo del reato e al regime di acquisizione dei supporti contenenti dichiarazioni integranti reato.
art. 431, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
Norma citata in riferimento all'acquisizione agli atti del supporto che contiene il dato dichiarativo che costituisce corpo del reato.
art. 234 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio secondo cui la registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione costituisce una memorizzazione fonica che può essere utilizzata come prova salvo specifici divieti.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sull'omesso avviso relativo all'estrazione/trascrizione; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di attività ripetibile, l'omissione non fosse decisiva.
artt. 190, 533, 535, 603 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione alla necessità di prova, perizia e corretto impiego degli strumenti istruttori; la Corte ha valutato la rilevanza di queste norme rispetto alle modalità di attribuzione della voce e alla richiesta di perizia fonica.
Massime di principio
- Una intercettazione è utilizzabile oltre i limiti dell'art. 270 c.p.p. solo se la conversazione registrata costituisce in sé il reato ("corpo del reato"); se la registrazione è solo prova di elementi di reato compiuti con ulteriori atti, resta soggetta ai limiti di utilizzazione.
- La registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione (registrazione in presenza) è, di norma, utilizzabile come prova e la sua estrazione/trascrizione è ripetibile: l'omesso avviso sulla trascrizione non rende automaticamente inutilizzabile il file, salvo che non si dimostri l'irripetibilità concreta dell'attività di estrazione.
- Per attribuire una voce a un imputato in una registrazione è necessaria una motivazione logica e probatoria adeguata: se vengono esclusi antecedenti elementi (es. intercettazioni) che fungevano da base di identificazione, il giudice deve indicare altri elementi (perizia fonica, riscontri testimoniali, elementi contestuali certi) che giustifichino l'attribuzione; in assenza di ciò la decisione è viziata.
- Se la decisione di merito si fonda su elementi di prova che risultano non utilizzabili, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per colmare le lacune istruttorie o per ordinare ulteriori accertamenti, invece di pronunciarsi direttamente sul merito.
- In sede di contestazione procedurale, il difensore può ottenere l'esclusione di prove acquisite in altri procedimenti quando non ricorra la fattispecie del "corpo del reato" o la connessione prevista dall'ordinamento; pertanto è essenziale valutare preliminarmente la natura comunicativa della conversazione e la rilevanza intrinseca rispetto alla fattispecie penale contestata.
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