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Circolare

Circolare numero 196 del 8-8-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto non spetta a chi, al 31 dicembre dell’anno di competenza, possiede già il requisito contributivo normale previsto per il trattamento ordinario di disoccupazione. Le Sedi devono quindi verificare tale requisito in istruttoria e, in caso positivo, respingere la domanda. A supporto della gestione automatizzata, la procedura è stata aggiornata per consentire l’emissione di una specifica lettera di reiezione, attivata inserendo il valore "999" nel campo "GG. INDENNIZZATI DS".

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto: verifica del requisito contributivo normale e reiezione della domanda

Aggiornamento procedura automatizzata per l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto

La circolare fornisce un chiarimento applicativo in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto, precisando i casi in cui la prestazione non è riconoscibile. Lo scopo è uniformare l’istruttoria delle domande e la gestione automatizzata delle reiezioni da parte delle Sedi.

Quadro normativo richiamato

Viene anzitutto richiamato l’art. 7, terzo comma, della legge n. 160 del 20 maggio 1988, nella parte in cui dispone che hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio, nell’anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa.

La norma viene interpretata nel senso che essa introduce una tutela per i lavoratori che, secondo la disciplina precedente, non potevano accedere alla prestazione a causa della breve durata dell’attività lavorativa svolta, cioè in presenza di meno di 52 contributi nel biennio.

Limite di applicabilità della disposizione

La circolare precisa che tale previsione non è applicabile agli assicurati che possono già far valere il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio previsto dall’art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939.

Ne consegue che il requisito ridotto non può essere utilizzato da chi, al contrario, risulta in possesso del requisito contributivo normale per il trattamento ordinario di disoccupazione.

Attività istruttoria delle Sedi

Le SAP, in sede di istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto, devono verificare se il lavoratore possieda o meno il requisito contributivo normale. La verifica va effettuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione.

Se il requisito ordinario risulta presente a quella data, la domanda deve essere respinta.

Implementazione della procedura automatizzata

Per supportare questa gestione, la procedura automatizzata di pagamento è stata adeguata in modo da consentire l’emissione automatica di una lettera di reiezione con la seguente motivazione: "La S.V. aveva, al 31 dicembre dell'anno di riferimento della prestazione, il requisito contributivo normale per il riconoscimento del diritto al trattamento di disoccupazione ordinario".

Operativamente, per attivare l’esito di reiezione occorre inserire nel campo "GG. INDENNIZZATI DS" il valore "999". Tale inserimento determina, in fase di elaborazione, l’emissione della lettera di rigetto con la motivazione indicata.

Punti principali

Chiarimento interpretativo sulla norma

Viene richiamato l’art. 7, terzo comma, della legge n. 160 del 20 maggio 1988, che riconosce il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione anche ai lavoratori che, in assenza dell’anno di contribuzione nel biennio, nell’anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa. La norma è interpretata nel senso che essa tutela i lavoratori che, secondo la disciplina previgente, non potevano accedere alla prestazione per la breve durata dell’attività svolta (meno di 52 contributi nel biennio).

Esclusione per chi possiede il requisito ordinario

La disposizione non è applicabile agli assicurati che possono far valere il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio previsto dall’art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939. In altri termini, chi ha già il requisito contributivo normale non può ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto.

Istruttoria delle domande da parte delle Sedi

Le SAP, nell’esaminare le domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisito ridotto, devono verificare la sussistenza del requisito contributivo normale con riferimento al 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione. Se tale requisito risulta presente, la domanda deve essere respinta.

Aggiornamento della procedura automatizzata

La procedura automatizzata di pagamento è stata implementata per consentire l’emissione di una lettera di reiezione con la motivazione: "La S.V. aveva, al 31 dicembre dell'anno di riferimento della prestazione, il requisito contributivo normale per il riconoscimento del diritto al trattamento di disoccupazione ordinario". Operativamente, occorre acquisire nel campo "GG. INDENNIZZATI DS" il valore "999", che determina in elaborazione l’emissione della lettera di reiezione.

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