Circolare numero 195 del 8-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, da un lato, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 12 aprile 1989 sulla liquidazione degli oneri accessori dei crediti da lavoro insinuati al passivo fallimentare; dall’altro, precisa come calcolare il termine quinquennale per la presentazione della domanda al Fondo di garanzia nei diversi casi procedurali. Viene stabilito che interessi e rivalutazione vanno liquidati fino alla definitività dello stato passivo, con limiti legati al giudicato e alla formazione definitiva dello stato passivo stesso. Sono poi distinti i criteri di decorrenza del termine in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria ed esecuzione individuale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 204/1989 e computo del termine per la domanda al Fondo di garanzia T.F.R.
Sentenza Corte Costituzionale n. 204/1989 e termine per la domanda al Fondo di garanzia T.F.R.
La circolare interviene su due profili collegati alla tutela dei crediti da lavoro e all’accesso al Fondo di garanzia per il T.F.R.: da un lato recepisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 12 aprile 1989 sulla liquidazione degli oneri accessori; dall’altro chiarisce, per varie procedure concorsuali ed esecutive, come debba essere computato il termine di cinque anni per la presentazione della domanda di intervento.
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 12 aprile 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 26 aprile 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 della legge fallimentare, anche in relazione all’art. 429, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all’apertura del fallimento fino a quando lo stato passivo diviene definitivo. Ha inoltre dichiarato l’illegittimità degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, della medesima legge, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.
In applicazione di tale decisione, gli oneri accessori costituiti da interessi e rivalutazione monetaria devono essere liquidati a carico del Fondo di garanzia, purché regolarmente insinuati nello stato passivo. Il riferimento temporale non è più la data della dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì la data in cui lo stato passivo diviene definitivo.
Definitività dello stato passivo e criteri di calcolo
La circolare precisa che lo stato passivo diviene definitivo:
- per la parte non impugnata, entro quindici giorni dal deposito in cancelleria;
- per la parte contestata, dalla data in cui passa in giudicato la sentenza che decide sull’impugnazione.
Il termine finale da assumere per il calcolo degli oneri accessori coincide quindi:
- con il quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo, se non vi sono contestazioni;
- con la data di pubblicazione della sentenza definitiva, in caso di contestazione del credito per T.F.R.
L’accertamento di tali circostanze può essere effettuato mediante attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente, da produrre a corredo della domanda di liquidazione del T.F.R., secondo quanto già previsto dalla circolare n. 487 AGO dell’8 marzo 1985.
Limiti all’applicazione della sentenza
La circolare chiarisce che la sentenza della Corte Costituzionale produce effetti sui rapporti giuridici ancora pendenti alla data della sua pubblicazione, sempre che non siano divenuti immodificabili per prescrizione, decadenza, perenzione o per formazione del giudicato.
Poiché anche lo stato passivo assume forza di giudicato una volta divenuto definitivo, non è possibile liquidare gli oneri accessori per il periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza quando il credito per T.F.R. sia già stato definitivamente determinato in un importo comprensivo anche di tali oneri, calcolati fino all’apertura del fallimento secondo la disciplina poi dichiarata incostituzionale.
Analogamente, non è possibile applicare i nuovi criteri se nello stato passivo è indicato soltanto il credito per sorte, mentre gli oneri accessori sono stati ammessi genericamente e rinviati alla fase di riparto, qualora il progetto di ripartizione non sia stato formato secondo i criteri della sentenza n. 204/1989 e sia comunque divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 110, ultimo comma, della legge fallimentare.
Applicazione alla liquidazione coatta amministrativa
Le indicazioni della circolare devono essere applicate anche alla definizione delle domande di T.F.R. presentate, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della legge n. 297/1982, da ex dipendenti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La circolare richiama infatti la sostanziale analogia tra tale procedura e il fallimento.
Termine di cinque anni per la domanda al Fondo di garanzia
La circolare richiama il principio già affermato dalla circolare n. 470 AGO n. 709 R.G. del 7 marzo 1983: le domande di intervento del Fondo di garanzia, trattandosi di crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto stesso, tenendo conto delle interruzioni e sospensioni fatte valere dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o dell’Istituto.
Per risolvere le incertezze applicative segnalate da alcune sedi, la circolare distingue le varie procedure in cui il Fondo può intervenire.
Fallimento
Nella procedura fallimentare la domanda di ammissione al passivo produce, ai sensi dell’art. 94 della legge fallimentare, gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza dei termini per gli atti non compiibili durante il fallimento. In particolare, essa interrompe la prescrizione del diritto di credito per T.F.R.
Una volta divenuto definitivo lo stato passivo, la domanda di liquidazione del T.F.R. può essere presentata entro cinque anni decorrenti dal primo giorno utile per l’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982.
Resta fermo che, se il lavoratore è rimasto inattivo per oltre cinque anni prima della domanda di insinuazione al passivo, il credito per T.F.R. si prescrive; di conseguenza non può essere ammesso allo stato passivo e manca il presupposto necessario per l’intervento del Fondo di garanzia.
Liquidazione coatta amministrativa
Per i lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione coatta amministrativa, la circolare dispone l’applicazione dei criteri sopra descritti per il fallimento. La ragione è la sostanziale analogia tra le due procedure, con conseguente estensione delle medesime regole sul computo del termine e sugli effetti della domanda di ammissione.
Concordato preventivo
Nel concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168 della legge fallimentare, dalla data di presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore; inoltre le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi restano sospese e le decadenze non si verificano.
Per questa procedura, pertanto, il termine di cinque anni va computato dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma senza considerare il periodo compreso tra la presentazione del ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
Amministrazione straordinaria
In relazione all’amministrazione straordinaria, la circolare non detta una regola compiuta ma invita gli Uffici periferici a segnalare i casi in cui la domanda di intervento del Fondo per il T.F.R. sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il riferimento è all’evoluzione normativa e giurisprudenziale della procedura.
Esecuzione individuale
Quando il Fondo è chiamato a intervenire a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, il termine quinquennale va calcolato facendo riferimento:
- al verbale di pignoramento negativo, se l’esecuzione non produce utili risultati;
- al provvedimento di assegnazione del ricavato, se il pignoramento è positivo, in tutto o in parte.
La circolare precisa inoltre che la domanda giudiziale proposta dal lavoratore per l’accertamento del credito per T.F.R. interrompe la prescrizione; tuttavia, se alla data di tale domanda sono già trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il credito deve considerarsi prescritto.
Punti principali
Effetti della sentenza n. 204/1989 sui crediti accessori
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di norme della legge fallimentare nella parte in cui non consentivano la rivalutazione dei crediti da lavoro nel periodo successivo all’apertura del fallimento fino alla definitività dello stato passivo, e non estendevano la prelazione agli interessi sui crediti privilegiati da lavoro. In conseguenza, interessi e rivalutazione monetaria devono essere liquidati a carico del Fondo di garanzia se regolarmente insinuati nello stato passivo, prendendo a riferimento la data di definitività dello stato passivo e non più quella della dichiarazione di insolvenza.
Definitività dello stato passivo e prova documentale
Lo stato passivo diviene definitivo, per le parti non impugnate, entro quindici giorni dal deposito in cancelleria; per le parti contestate, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’impugnazione. Il termine finale per il calcolo degli oneri accessori coincide quindi con il quindicesimo giorno successivo al deposito oppure, se vi è contestazione del credito per T.F.R., con la data della pubblicazione della sentenza definitiva. L’accertamento può essere effettuato mediante attestazione della Cancelleria del Tribunale da allegare alla domanda di liquidazione del T.F.R.
Limiti all’applicazione dei nuovi criteri
La circolare precisa che la sentenza produce effetti sui rapporti giuridici ancora pendenti alla data della pubblicazione, purché non resi immodificabili da prescrizione, decadenza, perenzione o giudicato. È esclusa la liquidazione degli oneri accessori secondo i nuovi principi quando il credito per T.F.R. sia già stato definitivamente determinato comprensivo degli oneri calcolati fino alla data di apertura del fallimento, oppure quando nello stato passivo siano ammessi solo genericamente gli oneri accessori e il progetto di riparto sia già divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 110, ultimo comma, della legge fallimentare.
Applicazione anche alla liquidazione coatta amministrativa
Le disposizioni chiarite per il fallimento devono essere applicate anche alle domande di T.F.R. presentate da ex dipendenti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, in forza dell’art. 2, comma 4, della legge n. 297/1982 e per la sostanziale analogia tra le procedure.
Termine quinquennale per la domanda al Fondo: regola generale
La circolare conferma che le domande di intervento del Fondo di garanzia devono essere presentate entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto delle interruzioni e sospensioni fatte valere dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o dell’Istituto. Vengono poi fornite precisazioni per ciascuna procedura in cui il Fondo può intervenire.
Fallimento e decorrenza del termine
Nel fallimento, la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed interrompe la prescrizione del credito per T.F.R. Una volta divenuto definitivo lo stato passivo, la domanda di liquidazione del T.F.R. può essere presentata entro cinque anni decorrenti dal primo giorno utile per l’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982. Se, prima della domanda di insinuazione al passivo, il lavoratore è rimasto inattivo per oltre cinque anni dalla cessazione del rapporto, il credito si prescrive e non può essere ammesso al passivo, con conseguente preclusione dell’intervento del Fondo.
Liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo
Per la liquidazione coatta amministrativa si applicano gli stessi criteri previsti per il fallimento, data la sostanziale analogia delle procedure. Nel concordato preventivo, invece, il termine quinquennale resta collegato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma non si computa il periodo compreso tra la presentazione del ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, durante il quale azioni esecutive e prescrizioni restano sospese.
Amministrazione straordinaria
Per l’amministrazione straordinaria la circolare non introduce un criterio generale nuovo, ma invita gli Uffici periferici a segnalare i casi in cui la domanda di intervento del Fondo per il T.F.R. sia presentata oltre cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della procedura.
Esecuzione individuale
Quando l’intervento del Fondo segue l’esecuzione forzata, il termine quinquennale va computato integralmente con riferimento al verbale di pignoramento negativo oppure, se il pignoramento è positivo in tutto o in parte, al provvedimento di assegnazione del ricavato. Rimane fermo che, se alla data della domanda giudiziale di accertamento del credito per T.F.R. sono già trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il credito è prescritto.
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