Cassazione Civile, Ordinanza n. 23894/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una espropriazione di crediti presso terzi promossa per il recupero di debiti tributari riferiti all'IVA. Il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito dell'erario si fosse estinto per prescrizione: tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 sarebbe decorso il termine quinquennale invocato dalla parte. In ricorso per cassazione, il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 615 c.p.c., dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la prescrizione maturata dopo la cartella, ma prima dell'intimazione, fosse eccezione inerente a un fatto estintivo 'a valle' e quindi deducibile davanti al giudice ordinario dell'esecuzione; (2) vizio di motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe tratto da un corretto presupposto una conseguenza processuale errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare la prescrizione del credito tributario maturata in un momento anteriore all'intimazione di pagamento, poiché una simile doglianza rientra nella sfera di cognizione del giudice tributario. La Corte ha richiamato il sistema di riparto tra tutela tributaria e tutela esecutiva, chiarendo che l'opposizione all'esecuzione non può essere usata in funzione recuperatoria di rimedi tributari non proposti nei termini. Ha precisato, però, che la motivazione della sentenza impugnata andava meglio qualificata come improponibilità, più che come difetto di giurisdizione, senza che ciò incidesse sull'esito finale. Ha inoltre escluso la necessità di rimettere la causa al primo giudice per la mancata partecipazione del terzo pignorato, valorizzando la ragionevole durata del processo e l'inutilità pratica della regressione.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione
Non è utilizzabile, nelle esecuzioni tributarie, per far valere questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con gli strumenti di tutela davanti al giudice tributario; resta ferma solo la specifica eccezione relativa alla pignorabilità dei beni prevista dall'art. 57 d.P.R. n. 602/1973.
art. 57 d.P.R. n. 602/1973
non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni
È norma letta come espressione di improponibilità assoluta delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. incompatibili con il sistema di tutela tributario, salvo il tema della pignorabilità; dopo la pronuncia della Corte costituzionale opera nel perimetro delimitato dagli atti successivi alla cartella o all'intimazione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; le contestazioni sul titolo esecutivo o sui fatti estintivi anteriori all'intimazione, se riconducibili a tali atti, devono essere proposte in quella sede.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È il criterio di demarcazione della giurisdizione tributaria, che si arresta alla cartella di pagamento e all'eventuale intimazione di pagamento; oltre tale limite, per gli atti esecutivi, la cognizione spetta al giudice ordinario dell'esecuzione.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione di pagamento è l'atto che segna, nel sistema ricostruito dalla Corte, il passaggio tra contestazioni da far valere davanti al giudice tributario e quelle deducibili in sede esecutiva ordinaria.
art. 24 Cost.
La tutela difensiva del contribuente deve risultare piena e complessiva, tramite la complementarità tra rimedi tributari e rimedi esecutivi, senza sovrapposizioni concorrenti.
art. 111, secondo comma, Cost.
Viene richiamato per escludere la rimessione al primo giudice, poiché una regressione del processo, in presenza di improponibilità originaria, determinerebbe un inutile allungamento dei tempi senza utilità per la parte pretermessa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale relativa alla trattazione camerale del ricorso per cassazione, citata solo per dare conto del rito seguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle esecuzioni promosse per crediti tributari, le contestazioni che attengono al titolo della pretesa o a fatti estintivi verificatisi prima dell'atto che apre la fase esecutiva devono essere proposte con i rimedi davanti al giudice tributario, non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- L'opposizione all'esecuzione in materia tributaria non può svolgere una funzione recuperatoria di ricorsi tributari non proposti o non proposti tempestivamente: se la questione era deducibile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l'azione davanti al giudice ordinario è improponibile.
- La prescrizione del credito tributario maturata dopo la cartella ma prima o al di fuori della fase propriamente esecutiva va collocata, salvo il caso di contestazioni meramente esecutive, nell'ambito della giurisdizione/competenza del giudice tributario secondo il sistema di riparto ricostruito dalla Corte costituzionale.
- In presenza di improponibilità originaria dell'opposizione, non deve disporsi la regressione del processo per la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio dei tempi senza vantaggio effettivo per la tutela processuale delle parti.
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