Cassazione Penale, Sentenza n. 37727/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), furto aggravato (art. 624 c.p., con circostanze aggravanti) e introduzione/abbandono di animali e pascolo abusivo (art. 636, comma 2 c.p.). Le censure contestavano in particolare: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle prove e alle dichiarazioni della persona offesa, travisamento della prova; l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato di furto (mancanza del dolo specifico) e del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (dato il possesso ultraventennale e la pretesa usucapione del terreno), nonché l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo per il reato di introduzione di animali/pascolo abusivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, a vario titolo, ricostruzioni di merito o generiche (mancanza di specificità nel dedurre il travisamento della prova) e manifestamente infondate quanto alla pretesa apparente o insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Quanto al furto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha dato conto del rinvenimento di alcuni paletti nel fondo dell'imputato e del loro riutilizzo, deducendo il fine di trarne profitto (dolo specifico). Il motivo relativo agli animali/pascolo è stato ritenuto inammissibile anche perché la questione sull'elemento soggettivo non era stata devoluta con sufficiente specificità in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.167 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Riconosciuto il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma la Corte di Cassazione sottolinea che le censure in cassazione che ripropongono valutazioni di merito senza specificare il travisamento della prova sono inammissibili; la Corte territoriale aveva motivato in base a planimetrie, riscontri operativi e fotografie.
art. 624 cod. pen.
Il furto aggravato è stato ritenuto sussistente poiché alcuni paletti posti dai proprietari furono rinvenuti nel fondo dell'imputato e riutilizzati, circostanza che il giudice di merito ha interpretato come impossessamento con dolo specifico; la Cassazione conferma che la valorizzazione probatoria della destinazione e del riutilizzo degli oggetti può fondare la responsabilità per furto.
art. 636, comma 2, cod. pen.
Il reato relativo all'introduzione/abbandono di animali e al pascolo abusivo richiede anche la valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata adeguatamente dedotta in appello e dunque non poteva essere rimessa in discussione in cassazione.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante applicata al furto; la motivazione di merito viene ritenuta congrua rispetto ai fatti ritenuti aggravanti.
art. 173 d. att. cod. proc. pen.
Citato come limite alla trattazione dei motivi di cassazione nei limiti dell'impugnazione; la Cassazione ricorda che il ricorso deve rispettare i limiti dell'atto di impugnazione.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevante in ordine al vizio di motivazione: la Corte richiede specificità nel dedurre il vizio motivazionale e nel dimostrare il travisamento della prova; censure generiche o ricostruzioni di fatto sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di motivi dichiarati chiaramente inammissibili e palesemente infondati, con profili di colpa.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito: i motivi devono evidenziare con specificità il travisamento della prova o vizi giuridici ben determinati, altrimenti sono inammissibili.
- Se una questione (es. elemento soggettivo del reato) non è stata specificamente devoluta al giudice d'appello, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, salvo rilevabilità d'ufficio.
- La presenza contemporanea di più qualificazioni (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni e furto) non è in se contraddittoria: il giudice di merito può ritenere sussistenti reati diversi se ciascuno dei relativi elementi è provato dalle risultanze processuali.
- Per il reato di furto, il rinvenimento della cosa sottratta nel terreno dell'imputato e il suo riutilizzo costituiscono indizi idonei a fondare la conclusione sul dolo di impossessamento, purché il giudice motivi il nesso probatorio.
- Le doglianze sulla motivazione devono mostrare vizi concreti (contraddittorietà grave, apparente motivazione, o argomentazione avulsa dalle risultanze): mere affermazioni dell'insussistenza della prova sono insufficienti.
- In controversie su possesso/usucapione, l'esistenza di un possesso ultraventennale va provata e contestata nei gradi opportuni; l'invocata usucapione non esonera dall'onere di difendere questa tesi con prove specifiche nei giudizi penali rilevanti.
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