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Ordinanza

Ordinanza n. 14383/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari • della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 25 maggio 2026 con la quale è stato notificato il giudizio di inidoneità (doc. 1); • del verbale n. -OMISSIS- del 25 maggio 2026, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (doc. 2); • ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di n. 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.» e successive integrazioni (doc. 3); • della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; • nonché, ove occorra, delle determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e delle risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio impugnato.

Giustizia amministrativa202606412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 16° Corso Triennale per 898 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, la comunicazione PEC del 25 maggio 2026, il verbale con cui è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso, il bando e gli atti connessi, nonché le determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e le risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né consente di ricostruire le specifiche censure relative all'accertamento sanitario. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, inclusa la data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale e il relativo atto.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso sulla domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sullo stato di avanzamento del concorso, specificando l'eventuale data di pubblicazione della graduatoria finale di merito e depositando il relativo atto. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    La pronuncia applica i poteri istruttori del giudice amministrativo, disponendo l'acquisizione di una relazione documentata e rinviando la trattazione; il testo non indica lo specifico articolo.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio contro l'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità sanitaria, il giudice necessita di verificare lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale formazione della graduatoria finale, può disporre un'apposita relazione documentata dell'amministrazione e acquisire il relativo atto prima di definire la domanda cautelare o di merito.
  • L'ordinanza istruttoria può imporre all'articolazione amministrativa competente di fornire, entro un termine assegnato, chiarimenti documentati sullo stato della procedura selettiva e sugli atti sopravvenuti rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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