Cassazione Civile, Ordinanza n. 23717/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura prefallimentare avviata su segnalazione del giudice dell'esecuzione al pubblico ministero, a seguito della quale il tribunale ha dichiarato il fallimento di una società. In sede di reclamo ex art. 18 l.f. la società aveva dedotto, da un lato, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per mancata sospensione del giudizio in presenza di un'istanza di ricusazione del giudice relatore; dall'altro, l'erronea valutazione dello stato di insolvenza, sostenendo che i bilanci e gli elementi contabili fossero stati mal apprezzati, che alcuni debiti tributari fossero contestati o non documentati nella titolarità della creditrice, che fosse stata omessa considerazione della riduzione delle passività per la vendita di un bene, e che dovesse essere valorizzato il canone annuo derivante dall'affitto d'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la proposizione dell'istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del procedimento, poiché il giudice a quo deve compiere una sommaria verifica dell'ammissibilità dell'istanza e, se essa è ictu oculi carente dei requisiti formali, il processo può proseguire. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito che lo stato di insolvenza va desunto dall'impossibilità dell'impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non dal mero rapporto aritmetico tra attivo e passivo. È stata ritenuta irrilevante la contestazione sulla legittimazione del creditore esecutante, poiché il fallimento era stato dichiarato su istanza del pubblico ministero. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione conferma il rigetto del reclamo in presenza dei presupposti dell'insolvenza e della regolare prosecuzione del procedimento prefallimentare.
art. 52 c.p.c.
la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del procedimento
la ricusazione non comporta sospensione automatica del processo; il giudice a quo effettua una sommaria delibazione dell'ammissibilità dell'istanza.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla ricusazione del giudice, ma la doglianza è stata respinta.
art. 54, comma 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla ricusazione e sulla sospensione del processo.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o ne disattende le regole di valutazione; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale ancora scrutinabile in cassazione.
art. 2423 c.c.
richiamato per affermare che i bilanci devono essere redatti secondo prudenza e trasparenza; la mancata evidenziazione dei debiti e degli accantonamenti ha corroborato la loro inattendibilità.
art. 7 l.f.
il pubblico ministero può richiedere la dichiarazione di fallimento sulla base della segnalazione ricevuta dal giudice dell'esecuzione.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.
Massime di principio
- La proposizione dell'istanza di ricusazione non determina di per sé la sospensione automatica del processo: il giudice investito del procedimento deve prima verificare sommariamente l'ammissibilità dell'istanza e, se i requisiti formali risultano ictu oculi mancanti, il giudizio può proseguire.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova rivalutazione del merito istruttorio; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o ne violi la regola di valutazione.
- Lo stato di insolvenza delle società non va accertato con una mera comparazione contabile tra attivo e passivo, ma verificando se l'impresa sia strutturalmente incapace di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali per mancanza di liquidità e credito.
- Ai fini della valutazione dell'insolvenza, bilanci inattendibili, omesse indicazioni di debiti rilevanti e mancanza di accantonamenti prudenziali possono legittimare il giudizio di incapacità dell'impresa di operare sul mercato.
- Quando il fallimento è dichiarato su istanza del pubblico ministero, la contestazione della legittimazione del creditore segnalante o esecutante può risultare irrilevante ai fini della validità della declaratoria.
- Il canone derivante dall'affitto d'azienda o la vendita di singoli cespiti non escludono di per sé l'insolvenza se l'indebitamento complessivo e la mancanza di liquidità restano tali da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni.
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