Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16550/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento Previa sospensiva del Provvedimento Direttore Generale Asl Rm 1 Prot. n. 58450 del 14.4.2023, della Nota prot. U. 0358437 del 30.3.2023 Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio- Sanitaria ivi richiamata e di ogni e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202309263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della ASL Roma 1 del 14 aprile 2023 e nota regionale del 30 marzo 2023, relativi alle trattenute di € 78.763,84 e € 78.736,84 sui pagamenti di due fatture, sulla base degli esiti dei controlli analitici esterni riferiti al 2016 e al primo semestre 2017

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria accreditata ha impugnato gli atti con cui la ASL ha trattenuto complessivamente importi prossimi a € 78.000 su ciascuna di due fatture, recependo gli esiti economici dei controlli analitici esterni relativi alle prestazioni acute del 2016 e del primo semestre 2017. Con il primo motivo ha contestato che il recupero potesse essere richiesto a distanza di molti anni dall’esercizio cui si riferivano le prestazioni, sostenendo che la relativa pretesa non potesse essere esercitata senza limiti temporali e che il ritardo avesse leso il suo affidamento. Con il secondo motivo ha dedotto che l’amministrazione non aveva considerato le contestazioni tempestivamente formulate sugli importi risultanti dai controlli, in particolare su quelli relativi ai controlli analitici esterni acuti non concordati. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto e la ASL ha richiamato la clausola contrattuale che ammetteva il recupero delle somme nei limiti della prescrizione di legge.

La decisione

Il TAR, dopo avere segnalato alle parti il possibile difetto di giurisdizione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi sul decorso del tempo, sull’affidamento e sulla mancata considerazione delle contestazioni relative agli importi. Ha ritenuto decisiva la natura sostanziale della controversia: le censure riguardano la perdurante debenza di somme e gli esiti economici dei controlli svolti nell’ambito del rapporto di accreditamento, non l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale. La questione attiene quindi al rapporto convenzionale e alla quantificazione dei corrispettivi, secondo la contrapposizione obbligo-pretesa, e spetta al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro il termine previsto dall’art. 11 c.p.a. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri riflessi in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie, concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo

    Le controversie patrimoniali tra ASL e strutture sanitarie accreditate, relative alla debenza o quantificazione dei corrispettivi e non implicanti la verifica dell’azione autoritativa della PA, appartengono alla giurisdizione ordinaria. La giurisdizione amministrativa ricorre invece quando la controversia investe l’esercizio di poteri autoritativi sull’economia del rapporto concessorio.

  • art. 11 c.p.a.

    Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all’art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie tra ASL e strutture sanitarie private accreditate che hanno per oggetto la debenza o la quantificazione dei corrispettivi per prestazioni rese nell’ambito del rapporto convenzionale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non è contestato l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale della pubblica amministrazione.
  • La natura provvedimentale della forma dell’atto non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa: ai fini del riparto rilevano il petitum sostanziale e la posizione giuridica dedotta, sicché le contestazioni su conteggi, controlli e permanenza dell’obbligazione contrattuale restano devolute al giudice ordinario se non investono l’esercizio di poteri pubblicistici.
  • Quando la controversia relativa a un rapporto concessorio di pubblico servizio è meramente patrimoniale, il conflitto tra le parti si configura come rapporto di obbligo e pretesa; se invece viene in rilievo la verifica dell’azione autoritativa della PA sull’intera economia del rapporto, la controversia attiene al binomio potere-interesse e può spettare al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.